02 Maggio 2023

Contributo unificato intero per il procedimento semplificato di cognizione – Circolare Ministero Giustizia 17 marzo 2023

Ministero Giustizia - Circolare 17 marzo 2023 - Contributo unificato per il procedimento semplificato di cognizione - Artt. 281-decies e seguenti del c.p.c.
I procedimenti semplificati di cognizione di cui al Capo III-quater, Titolo I, Libro II del codice di procedura civile, instaurati nelle forme dell’art. 281-decies e ss. c.p.c., sono assoggettati al contributo unificato determinato per intero in base agli scaglioni di valore fissati dall’art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, con esclusione del dimezzamento.

La collocazione di tale procedimento nell’alveo del processo di cognizione (e non più tra i procedimenti speciali “previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile”) esprime una precisa scelta legislativa, che non può non avere ricadute anche sotto il profilo del trattamento tributario.

La relazione illustrativa al d.lgs. n.149/2022 riconosce al rito semplificato “la natura di giudizio a cognizione piena”, così istituendolo a strumento pienamente alternativo al rito ordinario di cognizione, di cui agli artt. 163 e ss. c.p.c.

Inoltre, il procedimento semplificato, sia per le espresse previsioni del codice di rito, sia per le caratteristiche di maggiore snellezza che lo connotano, è presumibilmente destinato a trovare ampia applicazione, potendo essere prescelto “sempre” (ossia a prescindere dalla complessità soggettiva ovvero oggettiva della lite) nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, nonché, per le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, quando i fatti di causa non siano controversi, quando la domanda sia fondata su prova documentale o di pronta soluzione, o infine quando non sia richiesta un’istruzione non complessa.

Infine, a norma del parimenti novellato art. 316, c.p.c. davanti al giudice di pace la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili e non derogate dalle disposizioni del relativo titolo.

Anche con specifico riferimento alla fase decisoria si registra una chiara equiparazione al rito ordinario, dovendosi concludere il giudizio con provvedimento reso in forma di sentenza, ai sensi dell’art. 281-terdecies c.p.c., soggetta ai comuni mezzi di gravame.

Ciò posto, se si considera che, come noto, il contributo unificato configura un’entrata tributaria (v. ex plurimis Corte Cost. n. 73/2005) e che esso è dovuto – di regola – per intero, in base al valore della lite (art. 13, comma 1, d.P.R. n.115/2002), in assenza di esplicita norma eccezionale che ne consenta, in questo caso, il dimezzamento, deve concludersi per l’applicazione, alle procedure instaurate nelle forme dell’art. 281-decies c.p.c., del contributo unificato per intero, da calcolare in base agli scaglioni di valore fissati dall’art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002. Del resto, la natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione tributaria (quale quella prevista dall’art. 13, comma 3, d.P.R. cit.) non ne consente una applicazione estensiva e/o analogica, a fattispecie diverse da quelle in esse espressamente contemplate (ex multis, Cass. civ. 40233 del 15.12.2021).

Per le stesse ragioni, anche i giudizi disciplinati dagli artt.16-17-19-bis e 19-ter del d.lgs. n.150/2011, attribuiti alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, sono assoggettati al contributo unificato determinato per intero in base agli scaglioni di valore fissati dall’art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, con esclusione del dimezzamento.