Resp. da provvedimento illegittimo della P.A.
In materia di responsabilità aquiliana della P.A. da provvedimento amministrativo illegittimo, la responsabilità non consegue automaticamente all’annullamento del provvedimento amministrativo (ovvero all’accertamento della sua illegittimità) in sede giurisdizionale, occorrendo la prova che dalla colpevole condotta amministrativa sia derivato, secondo un giudizio di regolarità causale, un pregiudizio direttamente riferibile all’assunzione o all’esecuzione della determinazione contra ius, lesiva del bene della vita spettante alla parte ricorrente. La normativa che consente – doverosamente – di limitare o di escludere la pretesa risarcitoria (artt. 1227 c.c. e 30 c.p.a.) non può condurre a denegare, in concreto, in ogni caso, l’esistenza stessa di quella cognizione, che rende la tutela del g.a. effettiva, piena e satisfattiva.
Il Supremo Consesso, in via preliminare ha ribadito il principio generale per cui la responsabilità della P.A. derivante da provvedimento amministrativo illegittimo, ha naturale aquiliana, e pertanto “…non consegue automaticamente all’annullamento del provvedimento amministrativo (ovvero all’accertamento della sua illegittimità) in sede giurisdizionale, occorrendo la prova che dalla colpevole condotta amministrativa sia derivato, secondo un giudizio di regolarità causale, un pregiudizio direttamente riferibile all’assunzione o all’esecuzione della determinazione contra ius, lesiva del bene della vita spettante alla parte ricorrente…”. Inoltre, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, “...l’illegittimità del provvedimento amministrativo è solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza della P.A., da considerare unitamente ad altri, quali il grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicità degli elementi di fatto, il carattere più o meno vincolato…”.
In altre parole, al fine di condannare la P.A. al risarcimento dei danni derivanti dall’emanazione di un provvedimento amministrativo illegittimo, occorre provare tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, presupposti dell’art. 2043 c.c.
Le disposizioni di cui all’art. 2043 c.c. debbono essere poi coordinate con quelle di cui all’art. 1227 c.c. e con quelle di cui all’art. 30 del c.p.a. in termini di limitazione, ma non di esclusione, della responsabilità.
In allegato, sentenza per esteso ed approfondimento a cura dello Studio