19 Ottobre 2023

Famiglia – Separazione e divorzio – Domanda congiunta cumulabile

Cass. Civ., sez. I, sentenza 16 ottobre 2023, n. 28727
In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il Tribunale di Treviso, con ordinanza pregiudiziale ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., investe la Suprema Corte di Cassazione della questione di rito relativa all’ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio.

In particolare, il giudice di merito, nell’ambito di un giudizio instaurato nel maggio 2023, promosso su domanda congiunta dei coniugi, al fine di sentire pronunciare la loro separazione personale alle condizioni concordate e, decorso il periodo di tempo previsto dall’art. 3 della legge n. 898/1970 e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pone la questione di diritto che attiene per l’appunto al problema della cumulabilità, in un simultaneus processus, delle domande di separazione e divorzio.
Nell’ordinanza viene evidenziata la presenza di gravi difficoltà interpretative, attesa la sussistenza di posizioni contrastanti, sia nella giurisprudenza di merito, sia in dottrina in relazione all’ammissibilità del cumulo delle domande proposte in via consensuale. Il Tribunale di Treviso ha, pertanto, richiamato l’emersione di due diversi orientamenti: uno favorevole all’ammissibilità del cumulo delle domande di separazione personale e divorzio in procedimenti non contenziosi; l’altro contrario all’ammissibilità del cumulo, incentrato sull’essere tale facoltà riservata dalla legge alle sole ipotesi di procedimento contenzioso.