09 Ottobre 2026

Processo Tributario Telematico – Deposito atto con estensione .txt anziché .pdf – Ammissibilità

Cassazione Civile, sezione quinta, ordinanza 20 maggio 2026, n. 15277 (rel. V. Chirico)
Nel processo tributario telematico, il deposito della notifica del ricorso effettuato in formato .txt, anziché .pdf o .eml, non importa inammissibilità del ricorso per violazione delle norme tecniche senza prima concedere la possibilità di regolarizzare gli atti, in particolare quando vi sia modo di accertare la sostanziale regolarità dell'atto e l'osservanza delle regole processuali fondamentali.
Nel caso di specie, a fronte della rilevata illeggibilità dei documenti .txt da parte dei giudici, questi avrebbero potuto verificare il positivo perfezionamento o meno della notifica mediante acquisizione e lettura degli originali.

Ai sensi dell’art. 16 bis, comma 4, d.lgs. n. 546/1992 la violazione delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l’obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.

Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “a “seguito delle sentenze Corte Cost. n. 189 del 2000 e n. 520 del 2002, la “chiave di volta” dell’intero regime delle inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio tributario va individuata nel d.lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 5 (ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l’esibizione degli originali degli atti e dei documenti di cui ai precedenti commi), il quale stabilisce una causa di esclusione della sanzione dell’inammissibilità – che deve intendersi, secondo lettura costituzionalmente orientata, una sorta di extrema ratio – quando vi sia modo di accertare la sostanziale regolarità dell’atto e l’osservanza delle regole processuali fondamentali.” (cfr. Cass. n. 27257/2025; Cass. 25107/2020).

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