13 Ottobre 2026

Polizza infortuni – Dichiarazioni inesatte o reticenti – Annullamento – Oneri probatori

Tribunale di Caltagirone, sentenza 12 ottobre 2026, n. 404 (g. C. Nicchi)
Ai sensi dell’art. 1892 c.c. il contratto di assicurazione è annullabile - con conseguente esclusione dell'operatività della garanzia in favore dell'assicurato - quando il contraente non rende le dichiarazioni alle quali è tenuto o le rende in modo inesatto. L'assicurato, dunque, ha l'obbligo di rappresentare all'assicuratore tutte le circostanze conosciute, o conoscibili, al momento della stipula del contratto, idonee a incidere sul rischio assunto dalla compagnia assicurativa. Rilevano, in particolare, quelle dichiarazioni false o reticenti che hanno impedito all’assicuratore, nel rispetto dell’equilibrio sinallagmatico, di valutare aspetti rilevanti nella valutazione del rischio assunto.

Poiché gli obblighi informativi precontrattuali hanno la funzione di garantire un giusto equilibrio tra i rischi che ogni parte si assume in ordine all’evento futuro e incerto che costituisce l’oggetto del contratto, il contratto di assicurazione è annullabile quando l’assicurato abbia con coscienza e volontà omesso di riferire all’assicuratore circostanze suscettibili di esercitare una effettiva influenza sul rischio assicurato. Quando, cioè, “la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell’inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell’importanza dell’informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni” (Corte Cass. del 04.08.2017, n. 19520; Corte Cass. del 10.06.2015, n. 12086).

Grava sull’assicuratore l’onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 1892 c.c., in quanto fatti impeditivi dell’eventuale pretesa indennitaria dell’assicurato. Egli potrà, quindi, chiedere l’annullamento del contratto nel caso in cui la reticenza sia scoperta prima del verificarsi del sinistro, oppure potrà rifiutare il pagamento dell’indennizzo, pur lasciando in vita il contratto, se la reticenza sia scoperta dopo il verificarsi del sinistro, ovvero prima del sinistro, ma quando quest’ultimo si verifichi entro tre mesi (cfr. Cass. civ. sent. del 19/06/2020, n. 11905).

Nel caso di specie, sussiste una causa di annullamento della polizza infortuni e malattia a prestazione indennitaria poiché l’assicurata aveva omesso di riferire di soffrire da tempo di patologie a carico delle ginocchia, tanto da essere stata sottoposta, prima della stipula del contratto di assicurazione, a due interventi chirurgici.

In particolare, trattandosi di un tipo di assicurazione in cui lo stato di salute dell’assicurato è circostanza fondamentale per la valutazione del rischio, l’omissione delle informazioni inerenti ai pregressi interventi subiti alle ginocchia dall’assicurata ha avuto un ruolo determinante nella formazione del consenso dell’assicuratore.

Ai fini dell’annullamento del contratto di assicurazione, infatti, è sufficiente che l’assicurato abbia, con coscienza e volontà, omesso di riferire all’assicuratore circostanze idonee ad esercitare una effettiva influenza sul rischio assicurato, non essendo necessaria anche la consapevolezza di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro (cfr. Cass. civ. n. 24563/2018).

E’ stato appurato che gli interventi chirurgici effettuati nel corso dell’anno 2018 dall’assicurata – per cui ha subito i ricoveri di cui chiede l’indennizzo – derivano da complicanze conseguenti ad interventi chirurgici (artroprotesi ginocchio dx) preesistenti alla stipula del contratto di assicurazione (30/11/2012).

Orbene, pare evidente che le complicanze di un intervento chirurgico protesico – data la loro frequenza e varietà, come evidenziata dalla CTU – sarebbero state, ragionevolmente, circostanze che l’assicuratore avrebbe voluto valutare prima di stipulare una polizza infortuni e malattia.

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