08 Ottobre 2026

Caparra confirmatoria – Recesso per inadempimento ex art. 1385 c.c. – Debito di valuta

Cassazione Civile, sezione seconda, ordinanza 26 marzo 2026, n. 7288 (rel. T. Maccarrone)
In caso di recesso dal contratto al quale accede la prestazione di una caparra confirmatoria, la parte non inadempiente che, in caso di controversia, limiti fin dall'inizio la propria pretesa risarcitoria alla ritenzione della caparra ricevuta o alla corresponsione del doppio della caparra versata, deve fondare la relativa pretesa sulla richiesta di accertamento dell’esistenza dei presupposti necessari al verificarsi dell’effetto solutorio (in particolare, l'inadempimento della controparte).

 La Suprema Corte cassa la sentenza di merito nella parte in cui riconosce la rivalutazione monetaria sull’importo da restituire corrispondente al doppio della caparra ricevuta, atteso che si tratta di un debito da qualificare non come di valore ma come di valuta.

Infatti, la restituzione anche nel doppio della caparra, avente ad oggetto una somma di denaro determinata, costituisce un debito di valuta ed è pertanto regolata, quanto agli interessi e all’eventuale maggior danno da svalutazione (che deve essere richiesto e dimostrato) ex art.1224 c.c.

 

Allegati