Responsabilità sanitaria: ammissibile azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicurazione
In materia di responsabilità sanitaria, il ricorso per accertamento tecnico preventivo promosso nell'interesse del paziente danneggiato è ammissibile anche nei confronti delle Compagnia di Assicurazione, ai sensi della legge n. 24/2017, art. 12.
A tal fine, il Decidente ritiene che:
– l’azione diretta del danneggiato in ambito di responsabilità sanitaria, come disciplinata dalla legge n. 24/2017 all’art. 12, comma 6, in base al quale le disposizioni ivi contenute “si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell’art. 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie”, può considerarsi allo stato operativa atteso che il decreto ministeriale menzionato nella norma risulta pubblicato in data 1/03/2024 (n. 232/2023) in esso essendo ricompresi proprio i requisiti minimi delle polizze assicurative come previsti dall’art. 10, comma 6 legge 24/2017 quale presupposto per l’azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice;
– la norma richiamata condiziona testualmente l’operatività della azione diretta alla entrata in vigore del decreto, quale presupposto processuale, e non fa riferimento alla necessità, sostanziale, dell’avvenuto previo adeguamento delle condizioni contrattuali, restando per il vero questo ambito confinato al merito (ove potrà essere esaminato compiutamente il tema delle eccezioni opponibili anche in relazione a contratti stipulati anteriormente alla entrata in vigore del decreto);
– è evidente l’opportunità della partecipazione alla fase di accertamento tecnico preventivo delle compagnie di assicurazione, indipendentemente dalla valutazione in ordine alla capienza della sola resistente principale in regime di SIR.