La bigenitorialità. Profili giuridici e psicologici

Evento formativo 26 novembre 2019 ore 15,30 presso Facoltà di Giurisprudenza

"La bigenitorialità. Profili giuridici e psicologici"
Evento organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania e dallo Studio Legale Spagnolo & Associati e accreditato dal Consiglio dell'Ordine di Catania (n. 3 crediti formativi).
Introduce e modera: Prof.ssa Marisa Meli
Relazioni a cura di:
Prof.ssa Elsa Bivona, "L'evoluzione normativa dell'affidamento dei figli";
Avv. Angela Scarpulla, "La casistica giurisprudenziale e le tendenze evolutive";
Dott.ssa Cristina Ranno, "Le relazioni affettive nelle dinamiche della separazione".

Polizza infortuni: oneri probatori per le diverse tipologie di rischio

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1558 (rel. Rossetti)

Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei "rischi inclusi", ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa. Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore.

INIPEC è pubblico registro: la Cassazione corregge errore materiale che ne negava validità ai fini della notifica PEC

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza per correzione materiale 15 novembre 2019, n. 29749 (rel. Frasca)

Ribadisce la Suprema Corte che non può essere messo in discussione il principio, enunciato dalle S.U. n. 23620/2018 (ma, nello stesso senso, già Cass. n. 30139/2017), per cui «In materia di notificazioni al difensore, in seguito all'introduzione del "domicilio digitale", previsto dall'art. 16 sexies del di. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla I. n. 114 del 2014, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all'art. 6 bis del d.lgs. n. 82 del 2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest'ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest'ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INIPEC, sia nel ReGindE, di cui al d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia».

Giudizio di rinvio: statuto e linee guida

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 13 novembre 2019, n. 29328 (rel. Olivieri)

Lo statuto dei poteri riservati al Giudice di merito, ai sensi dell'art. 394 c.p.c., cui la causa perviene dalla Corte di cassazione che ha disposto il rinvio cd. prosecutorio, è stato ampiamente indagato e definito dalla giurisprudenza di questa Corte secondo le seguenti linee guida.

Risarcimento danni RCA e solidarietà passiva: giudicato penale e limiti del massimale

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 13 novembre 2019, n. 29328 (rel. Olivieri)

In tema di assicurazione per i danni conseguenti alla circolazione stradale, l'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore è contenuta nei limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, e la solidarietà fra assicurato ed assicuratore ha natura atipica, atteso che il debito aquiliano del primo discende "ex delicto" ed è illimitato, mentre quello del secondo di natura indennitaria deriva "ex lege" e trova limite nella capienza del massimale, senza che nessuna influenza possa attribuirsi, per derogare a quest'ultimo limite, al fatto che in sede penale, con sentenza passata in giudicato, l'assicuratore sia stato condannato quale responsabile civile, in solido con l'imputato assicurato, al risarcimento del danno in via generica nei confronti del danneggiato, giacché la solidarietà, disposta in via generale ed astratta dall'art. 489 cod. proc. pen. (ora abrogato e sostituito dall'art. 538 cod. proc. pen.), non preclude ed, anzi, impone, l'accertamento, nei singoli casi concreti, del titolo in forza del quale ciascuno dei coobbligati è tenuto alla prestazione e se l'unicità di quest'ultima soffre o meno limitazioni per effetto di particolari disposizioni convenzionali o legali (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7993 del 03106/2002; id. Sez. 3, Sentenza n. 14537 del 10/06/2013).

Surroga Inail: limiti

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 18 ottobre 2019, n. 26647 (rel. Rossetti)

Il contenuto della pretesa surrogatoria dell'assicuratore sociale (sia quando venga invocata ai sensi dell'art. 1916 c.c.; sia quando venga invocata ai sensi dell'art. 142 cod. ass.; sia quando venga invocata ai sensi dell'art. 1203 c.c.) incontra sempre due limiti oggettivi:
a) l'assicuratore sociale non può pretendere dal terzo responsabile più di quanto egli abbia pagato al beneficiario, giacché per l'eccedenza rispetto a tale limite, alcun credito è stato a lui trasferito (Sez. 3, Sentenza n. 4347 del 23/02/2009);
b) l'assicuratore sociale non può pretendere dal terzo responsabile un importo maggiore del danno che quest'ultimo ha effettivamente causato alla vittima, stimato secondo le regole del diritto civile. Perché una surrogazione possa avvenire, è infatti necessario che il surrogato sia creditore del terzo; ma se il terzo alcun danno ha causato al surrogato, ovvero gliene ha causato uno di entità inferiore all'importo versato dall'assicuratore sociale, per questa parte il credito risarcitorio non esiste e, non esistendo, non può nemmeno essere acquisito dall'assicuratore sociale a titolo di surrogazione (Sez. 3, Sentenza n. 25182 del 03/12/2007).

Esclusa compensatio lucri cum damno tra rendita Inail (danno patrimoniale) e credito risarcitorio a titolo di danno non patrimoniale

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 18 ottobre 2019, n. 26647 (rel. Rossetti)

Nel caso di infortunio mortale occorso ad un lavoratore, il valore capitale della rendita costituita dall'INAIL in favore dei congiunti, ai sensi dell'art. 83 del d.p.r. 30.6.1965 n. 1124, non può essere defalcata dal risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai medesimi soggetti.

Surroga Inail: abrogato, con efficacia retroattiva, art. 1, comma 1126, l. 145/2018 (art. 3, sexies, d.l. 34/2019)

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 18 ottobre 2019, n. 26647 (rel. Rossetti)

L'assicuratore sociale può surrogarsi, nei confronti delle persone civilmente responsabili dell'infortunio occorso al lavoratore, solo sui crediti vantati dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni oggetto di copertura assicurativa da parte dell'assicuratore sociale (cfr. Corte cost., 06-06-1989, n. 319; Corte cost., 18-07-1991, n. 356; Corte cost., 27-12-1991, n. 485; Corte cost., 17-02-1994, n. 37).

Claims made – Inoperatività garanzia – Richiesta formulata dopo il termine di validità della polizza

Tribunale di Siracusa, sez. II, sentenza 11 giungo 2019, n. 1139 (S. Muratore)

Non è ravvisabile alcun profilo di nullità della clausola Claims made, né per difetto di meritevolezza né per contrasto ai limiti di legge, laddove non venga allegato né provato che tale clausola abbia determinato una significativa alterazione del rapporto contrattuale in favore dell’assicuratore. In particolare, va rilevato che il modello claims made è coerente con l’ordinamento giuridico italiano, ove si consideri che gli artt. 10 e 11 della legge c.d. Gelli-Bianco n. 24/2017 prevedono, rispettivamente, l’obbligo di assicurazione per le diverse figure di operatori sanitari e l’estensione della garanzia assicurativa agli eventi dannosi verificatisi nel decennio antecedente alla stipulazione della polizza. Il legislatore ha così stabilito la compatibilità con l’ordinamento di una clausola per effetto della quale la copertura è prestata solo se la richiesta di risarcimento formulata dal terzo avvengano nel periodo di durata dell’assicurazione.