15 Novembre 2019

Risarcimento danni RCA e solidarietà passiva: giudicato penale e limiti del massimale

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 13 novembre 2019, n. 29328 (rel. Olivieri)
In tema di assicurazione per i danni conseguenti alla circolazione stradale, l'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore è contenuta nei limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, e la solidarietà fra assicurato ed assicuratore ha natura atipica, atteso che il debito aquiliano del primo discende "ex delicto" ed è illimitato, mentre quello del secondo di natura indennitaria deriva "ex lege" e trova limite nella capienza del massimale, senza che nessuna influenza possa attribuirsi, per derogare a quest'ultimo limite, al fatto che in sede penale, con sentenza passata in giudicato, l'assicuratore sia stato condannato quale responsabile civile, in solido con l'imputato assicurato, al risarcimento del danno in via generica nei confronti del danneggiato, giacché la solidarietà, disposta in via generale ed astratta dall'art. 489 cod. proc. pen. (ora abrogato e sostituito dall'art. 538 cod. proc. pen.), non preclude ed, anzi, impone, l'accertamento, nei singoli casi concreti, del titolo in forza del quale ciascuno dei coobbligati è tenuto alla prestazione e se l'unicità di quest'ultima soffre o meno limitazioni per effetto di particolari disposizioni convenzionali o legali (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7993 del 03106/2002; id. Sez. 3, Sentenza n. 14537 del 10/06/2013).

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