11 Novembre 2019

Esclusa compensatio lucri cum damno tra rendita Inail (danno patrimoniale) e credito risarcitorio a titolo di danno non patrimoniale

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 18 ottobre 2019, n. 26647 (rel. Rossetti)
Nel caso di infortunio mortale occorso ad un lavoratore, il valore capitale della rendita costituita dall'INAIL in favore dei congiunti, ai sensi dell'art. 83 del d.p.r. 30.6.1965 n. 1124, non può essere defalcata dal risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai medesimi soggetti.

Nel caso di uccisione di un lavoratore, l’Inail corrisponde ai congiunti che posseggano i requisiti di legge una rendita (artt. 66, n. 4, ed 85 d.P.R. 30.6.1965 n. 1124). Tale rendita è parametrata al reddito del de cuius, non può superare il 100% della retribuzione del defunto, quale che sia il numero degli aventi diritto; cessa se il coniuge superstite contrae nuove nozze; cessa quando il figlio che ne fosse beneficiario raggiunga il ventunesimo anno di età, ovvero il ventiseiesimo se studente universitario (art. 85 d.P.R. cit.).
Tali caratteristiche palesano che la rendita di cui si discorre ha lo scopo solidaristico di sollevare i congiunti del defunto dallo stato di bisogno in cui la legge presume (juris et de jure) che essi verrebbero a trovarsi in conseguenza della perdita del contributo economico che il lavoratore
deceduto apportava alla propria famiglia.
La rendita, quindi, ha lo scopo di indennizzare un pregiudizio patrimoniale, e non certo un danno non patrimoniale.
Ne consegue che le somme erogate dall’Inail per il suddetto titolo non possono essere defalcate dal credito risarcitorio spettante ai congiunti del lavoratore deceduto a titolo di ristoro del danno non patrimoniale patito – sotto qualsiasi forma – in conseguenza dell’infortunio.
La c.d. compensatio lucri cum damno (la quale non costituisce un istituto a sé, ma una regola empirica di corretta aestimatio del danno), infatti, non opera quando il vantaggio conseguito dalla vittima dopo il fatto illecito sia destinato a ristorare pregiudizi ulteriori e diversi da quello di cui ha chiesto il risarcimento, così come stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 12566 del 22/05/2018.

 

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