Chiamata in garanzia impropria: inammissibile appello incidentale tardivo trattandosi di causa scindibile

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 13 settembre 2019, n. 22899 (rel. Scarano)

In caso di chiamata in causa per garanzia impropria, l'azione principale e quella di garanzia sono fondate su titoli diversi, dando luogo a due cause distinte e scindibili, sicché l'impugnazione proposta dal chiamato in garanzia, relativamente al capo della sentenza impugnata recante la sua condanna a manlevare la parte garantita, non consente ad un eventuale coobbligato in solido, estraneo a quel rapporto, di proporre impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c. avverso il capo di sentenza che lo abbia condannato, a propria volta, al risarcimento del danno nei confronti della parte attrice, salvo che dall'impugnazione principale non derivi un suo interesse giuridico ad impugnare, non ravvisabile, tuttavia, nel semplice rischio dell'eventuale insolvenza dell'obbligazione risarcitoria da parte del coobbligato garantito ( v. Cass., 28/4/2014, n. 9369 ).

Principi in tema di danno non patrimoniale da morte

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 5 luglio 2019, n. 18056 (rel. Rossetti)

La persona che, ferita, non muoia immediatamente, può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento di due pregiudizi: il danno biologico temporaneo, che di norma sussisterà solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore (tale essendo la durata minima, per convenzione medico-legale, di apprezza ilità dell'invalidità temporanea), che andrà accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta cosciente; ed il danno non patrimoniale consistito nella formido mortis, che andrà accertato caso per caso, e potrà sussistere solo nel caso in cui la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente.

R.C.A.: litisconsorzio necessario e cessione del credito

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 4 settembre 2019, n. 22138 (rel. Gianniti)

In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d. Igs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso decreto.
La regola che precede si applica non soltanto nel caso di azione proposta contro l'assicuratore del responsabile (ai sensi dell'art. 144 cod. ass.) ma anche nel caso di azione proposta contro l'assicuratore del danneggiato (ai sensi dell'art. 149 dello stesso codice) ed a prescindere che il credito risarcitorio sia stato da quest'ultimo ceduto ad un terzo. Ciò in quanto la cessione del credito comporta il c.d. beneficium cedendarum actionum, per cui la domanda proposta dal cessionario è soggetta alle medesime regole processuali alle quali sarebbe stata soggetta la domanda proposta dal soggetto cedente (Sez. 3, sentenza n. 51 del 10701/2012).
La mancata integrazione del contraddittorio con il proprietario del mezzo integra una nullità procedurale, rilevabile d'ufficio.

Sulla legittimazione passiva della società mandataria (CARD)

Cass. Civ., sez. III, sentenza 28 agosto 2019, n. 21761 (rel. Pellecchia)

E' legittima la costituzione in giudizio di una Compagnia Assicuratrice quale mandataria di altra Compagnia, in forza della cd. Convenzione Card stipulata tra le stesse.
Tale costituzione appare pienamente legittima alla luce della recente giurisprudenza di questa Corte, la quale ha anche escluso che un mandato di questo tipo possa essere ritenuto nullo per illiceità della causa ex art. 1343 c.c., in quanto volto ad eliminare la facoltà concessa al danneggiato di agire direttamente contro l'assicuratore del responsabile civile.

I principi sulla liquidazione del danno da ritardato adempimento

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 28 agosto 2019, n. 21764 (rel. Di Florio)

Nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire:
a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito;
b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva." ( cfr. Cass. 25817/2017 ed in termini Cass. 6619/2018 ).
In ogni caso, resta fermo il principio secondo il quale la somma da pagare eventualmente in restituzione a seguito del nuovo conteggio, dovrà essere maggiorata dei soli interessi dalla data dei pagamenti ricevuti" ( cfr. Cass. 21699/2011).

Sulla cessione del credito di risarcimento del danno da sinistro stradale

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 28 agosto 2019, n. 21765 (rel. Pellecchia)

Il credito di risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione ai sensi dell'artt. 1260 c.c. e ss., e il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a., non sussistendo alcun divieto normativo in ordine alla cedibilità del credito risarcitorio (v. Cass., 10/1/2012, n. 51; Cass., 10/1/2012, n. 52; Cass., 3/10/2013, n. 22601).

Quando il creditore titolato può munirsi di ulteriore titolo esecutivo

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 28 agosto 2019, n. 21768 (rel. Rossetti)

Nel nostro ordinamento non esiste un divieto assoluto, per il creditore, di munirsi di più titoli esecutivi per la stessa ragion di credito, e sinanche nei confronti del medesimo creditore.
Tale principio si è venuto consolidando da tempo nella giurisprudenza di questa Corte ed in quella della Corte costituzionale.
Nel caso di specie, il creditore titolato della società può avere interesse a dotarsi di un secondo titolo esecutivo nei confronti dei soci.
Il creditore sociale titolato, infatti, anche se può agire in executivis nei confronti del socio illimitatamente responsabile, non può iscrivere ipoteca sui beni del socio avvalendosi del titolo giudiziale ottenuto nei confronti della società.

Spese ATP: nel giudizio di merito sono poste a carico del soccombente anche in assenza di esplicita domanda

Cass. Civ., sez. II, ordinanza 7 giugno 2019, n. 15492 (rel. M. Bertuzzi)

Le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente ( Cass. n. 14268 del 2017; Cass. n. 15672 del 2005; Cass. n. 1690 del 2000).

Sul valore probatorio di sms e e-mail

Cass. Civ., sez. I, ordinanza 17 luglio 2019, n. 19155 (rel. G. Iofrida)

Lo "short message service" (sms) contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell'ambito dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia, l'eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c., poiché, mentre nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. Civ. n. 5141/2019).
Il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c., e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. Civ. 11606/2018).

Spese legali stragiudiziali: se allegate e provate, vanno liquidate secondo le tariffe

Cass. Civ., sez. III, sentenza 2 luglio 2019, n. 17685 (rel. S. Olivieri)

Pur non essendo le spese di assistenza legale stragiudiziale assimilabili a quelle giudiziali vere e proprie, avendo natura di danno emergente, tuttavia la loro liquidazione, in quanto riferibile ad attività svolta dal professionista legale, è disciplinata egualmente dalle tariffe forensi, ed è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (cfr. Corte cass. Sez. U - , Sentenza n. 16990 del 10/07/2017; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2644 del 02/02/2018).