Chiamata in garanzia impropria: inammissibile appello incidentale tardivo trattandosi di causa scindibile
In caso di chiamata in causa per garanzia impropria, l'azione principale e quella di garanzia sono fondate su titoli diversi, dando luogo a due cause distinte e scindibili, sicché l'impugnazione proposta dal chiamato in garanzia, relativamente al capo della sentenza impugnata recante la sua condanna a manlevare la parte garantita, non consente ad un eventuale coobbligato in solido, estraneo a quel rapporto, di proporre impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c. avverso il capo di sentenza che lo abbia condannato, a propria volta, al risarcimento del danno nei confronti della parte attrice, salvo che dall'impugnazione principale non derivi un suo interesse giuridico ad impugnare, non ravvisabile, tuttavia, nel semplice rischio dell'eventuale insolvenza dell'obbligazione risarcitoria da parte del coobbligato garantito ( v. Cass., 28/4/2014, n. 9369 ).