Assicurazione responsabilità civile: il massimale non è elemento essenziale del contratto

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 21 ottobre 2019, n. 26813 (rel. Rossetti)

In tema di assicurazione per responsabilità civile, il massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione, che può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, e neppure costituisce fatto generatore del credito assicurato, configurandosi piuttosto come elemento limitativo dell'obbligo dell'assicuratore, sicché grava su quest'ultimo l'onere di provare l'esistenza e la misura del massimale, dovendosi altrimenti accogliere la domanda di garazia proposta dall'assicurato a prescindere da qualsiasi limite di massimale (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3173 del 18/02/2016; Sez. 3, Sentenza n. 17459 del 31/07/2006). 592071 - 01).

Micropermanenti: risarcibili solo se oggetto di accertamento clinico strumentale

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 16 ottobre 2019, n. 26249 (rel. Rossetti)

L'art. 32, comma 3 ter, d.l. 1/12 (così come l'ormai abrogato comma 3 quater della medesima norma) non presenta profili di illegittimità costituzionale; e quand'anche li presentasse, ne sarebbe comunque possibile una interpretazione coerente col dettato costituzionale, senza forzarne la lettera.
In particolare,
(a) l'art. 32 dl. cit. non è una norma di tipo precettivo, ma una di quelle norme che la dottrina definisce "norme in senso lato" (cioè prive di comandi o divieti, ma funzionalmente connesse a comandi o divieti contenuti in altre norne);
(b) tale norma va intesa nel senso che l'accertamento del danno alla persona non può che avvenire coi criteri medico-legali fissati da una secolare tradizione: e dunque l'esame obiettivo (criterio visivo); l'esame clinico; gli esami strumentali;
(c) tali criteri sono fungibili ed alternativi tra loro, e non già cumulativi. .

R.C.A.: accertamento di responsabilità in giudizio non ha efficacia di giudicato nei confronti dell’assicuratore rimasto estraneo al giudizio

Cass. Civ., sez. III, sentenza 9 luglio 2019, n. 18325 (rel. Cigna)

Il giudicato di condanna del danneggiante non può essere opposto dal danneggiato che agisca in giudizio nei confronti dell'assicuratore in assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e ha in tale giudizio esclusivamente efficacia di prova documentale, al pari delle prove acquisite nel processo in cui il giudicato si è formato.

Litisconsorzio processuale: nullo il procedimento di secondo grado se il contraddittorio non è integro

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 15 ottobre 2019, n. 25951 (rel. D'Arrigo)

Nel caso di litisconsorzio cosiddetto "processuale", qualora l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado, rilevabile (anche d'ufficio) in sede di legittimità, con la conseguenza che la Corte di cassazione è tenuta a rimettere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 331 e 383 cod. proc. civ., le parti dinanzi al giudice d'appello per un nuovo esame della controversia, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa (Sez. 3, Sentenza n. 21070 del 19/10/2015)

Valore del modulo CAI (c.d. CID)
Appello incidentale

Cass. Civ., sez. III,ordinanza 14 ottobre 2019, n. 25770 (rel. Di Florio)

Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta che nell'ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro.
Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come detto - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice."( cfr. Cass. SUU 10311/2006; Cass. 12257/2007; Cass. 9520/2007; Cass. 23467/2009).

In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c."( cfr. Cass.SUU 11799/2017; ed in termini Cass. 15107/2013 ).

Art. 141 CdA: presupposto per la sua operatività è il coinvolgimento di (almeno) due veicoli

Cass. Civ., sez. III, sentenza 8 ottobre 2019, n. 25033 (rel. Guizzi)

Il coinvolgimento di (almeno) due veicoli è il presupposto per l'operatività dell'art. 141 C.d.A., non richiedendosi, invece, necessariamente, la loro collisione, essendo, così, la norma destinata ad operare anche con riferimento a quella vasta tipologia di sinistri rispetto ai quali non vi è spazio per l'applicazione dell'art. 2054, comma 2, cod. civ.
Si pensi, esemplificativamente, alle ipotesi (per vero, tutt'altro che infrequenti), in cui un mezzo tagli la strada ad un altro e il conducente di quest'ultimo, per evitare la collisione, esca fuori strada, cagionando danni al trasportato; oppure il caso di un mezzo che si immetta in autostrada contromano, costringendo gli altri veicoli a manovre improvvise ad alta velocità con conseguente impatto contro il guardrail (ed altre ancora).

Infortunio in itinere e danno patrimoniale futuro

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 30 settembre 2019, n. 24209 (rel. Di Florio)

Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'"an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito.
Ove risulti che la vittima, dopo l'incidente, sia totalmente incapace di attendere ad altre occupazioni, ed abbia dato prova della misura dei redditi percepiti fino alla data dell'incidente, è compito del giudice di merito, ricorrendo alle presunzioni ed al criterio equitativo determinare la sussistenza del danno patrimoniale subito, dando conto in motivazione di un coerente esame delle evidenze processuali.

Assicurazione: sulla tardiva comunicazione dell’evento

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 30 settembre 2019, n. 24210 (rel. Di Florio)

In tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità ed i tempi previsti dall'art. 1913 c.c. ed, eventualmente, dalla polizza, non può implicare, di per sè, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto e provato dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915 co 2 c.c.
L'onere di provare la natura, dolosa o colposa dell'inadempimento spetta all'assicuratore. Nel caso previsto dall'art. 1915 co 1 c.c. dovrà provare il fine fraudolento dell'assicurato; in quello regolato dall'art. 1915 co 2 dovrà invece dimostrare che l'assicurato volontariamente non ha adempiuto all'obbligo di dare l'avviso, nonché la misura del pregiudizio sofferto.

Insidia – Caso fortuito: condotta del conducente-danneggiato

Cass. Civ., sez. III, 30 settembre 2019, n. 24215 (rel. Valle)

In tema di danno da insidia stradale, deve ritenersi responsabile il conducente-danneggiato che, in relazione alle condizioni di tempo e di luogo (mattina di maggio, condizioni di tempo buone, assenza di flussi di traffico contrari, peraltro mai dedotti), non ha tenuto un adeguato livello di diligenza nella guida dell'autovettura, che gli avrebbe permesso agevolmente e preventivamente di individuare l'insidia costituita dal basolo staccatosi dal cordolo.