02 Ottobre 2019

Insidia – Caso fortuito: condotta del conducente-danneggiato

Cass. Civ., sez. III, 30 settembre 2019, n. 24215 (rel. Valle)
In tema di danno da insidia stradale, deve ritenersi responsabile il conducente-danneggiato che, in relazione alle condizioni di tempo e di luogo (mattina di maggio, condizioni di tempo buone, assenza di flussi di traffico contrari, peraltro mai dedotti), non ha tenuto un adeguato livello di diligenza nella guida dell'autovettura, che gli avrebbe permesso agevolmente e preventivamente di individuare l'insidia costituita dal basolo staccatosi dal cordolo.

La pronuncia in esame richiama coerentemente la giurisprudenza di legittimità ed evidenzia che date le condizioni di tempo e di luogo l’insidia era agevolmente prevedibile e, quindi, evitabile con un adeguato grado di diligenza alla guida.

In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell’insidia e della conseguente responsabilità dellaP.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. n. 11946 del 16/05/2013).

L’ente proprietario d’una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso (cfr. Cass. n. 23919 del 22/10/2013).