PCT: il deposito si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna

Cass. Civ., sez. I, sente. 27 giugno 2019 n. 17328 (g. P. Ghinoy)

Nel processo civile telematico il deposito (di cui risulti positivo il successivo controllo da parte della cancelleria) si perfeziona quando viene emessa la seconda pec, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dal comma 7 dell'art. 16 bis del d.l. 179 del 2012, conv. in I. n. 221 del 212, inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), della I. 24 dicembre 2012, n. 228 (v. Cass. n. 4787 del 01/03/2018).
A tale data infatti il mittente ha esaurito le operazioni necessarie perché l'invio telematico vada a buon fine e la comunicazione è entrata nella sfera di conoscibilità del sistema giustizia, non ostandovi che la ricevuta dell'esito dei controlli automatici proveniente dal server della Cancelleria possa essere successiva.

Pedone: responsabile se attraversa mentre parla al telefono

Tribunale di Trieste, sentenza 7 giugno 2019, n. 380 (g. F. Piccirillo)

Nel caso di investimento di un pedone, può essere affermata la colpa esclusiva dello stesso, quando ricorrono le seguenti circostanze:
1) il conducente, per motivi estranei ad ogni diligenza, sia venuto a trovarsi nella condizione obiettiva di non potere avvistare il pedone ed osservarne con tempestività i movimenti;
2) i movimenti siano stati così rapidi ed inaspettati da convergere all'improvviso in direzione della linea percorsa dal veicolo, in modo che il pedone venga a trovarsi a distanza così breve dal veicolo, da rendere inevitabile l'urto;
3) nessuna infrazione, benché minima, sia addebitabile al conducente, avendosi, in caso contrario, soltanto una colpa concorrente del pedone.

Appello incidentale: termini e preclusioni

Corte d'Appello di Palermo, sentenza 1 luglio 2019, n. 1383

Nelle cause scindibili e indipendenti, l'appello incidentale tardivo, pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in via principale, non può determinare un'estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno proposto l'impugnazione in via principale, nei confronti dei quali deve ritenersi formato il giudicato (cfr. Cass. Civ. n. 15268/2018); Cass. Civ. n. 15292/2015).
Deve, pertanto, dichiararsi inammissibile l'appello incidentale tardivo proposto nei confronti delle parti appellate se, alla data del deposito dell'appello incidentale, era già scaduto il termine di cui all'art. 325, com. 1, c.p.c., decorrente dalla data di notifica della sentenza.

Danni da emotrasfusione – Rassegna giurisprudenziale

Corte d'Appello di Palermo, sentenza 1 luglio 2019, n. 1383

In tema di responsabilità extracontrattuale del Ministero della Salute per i danni da trasfusione di sangue infetto, in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento iure hereditatis, trattandosi di un danno da lesione colposa, soggetto a prescrizione quinquennale dalla data del fatto; la prescrizione è, invece, decennale per il danno subito dai congiunti della vittima iure proprio, in quanto, per tale aspetto, il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale (cfr. Cass. Civ. n. 28464/2013; Cass. Civ. n. 7553/2012).

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di avere contratto per contagio da emotrasfusioni una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre dal giorno in cui tale malattia venga percepita - o possa essere percepita usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, con la precisazione che la presentazione della domanda di indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 segna solo il limite temporale ultimo di possibile decorrenza del termine di prescrizione, senza che ciò escluda la possibilità di collocare l'effettiva conoscenza della rapportabilità causale della malattia in un momento precedente, tenendo conto delle informazioni in possesso del danneggiato e della diffusione delle conoscenze scientifiche, in base ad un accertamento che è rimesso al giudice del merito (cfr. Cass. civ. n. 23635/2015; Cass. Civ. n. 10551/2015; Cass Civ. n. 10530/2015). In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del Ministero della Salute anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni a978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) del virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul Ministero della salute, in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi (cfr. Cass. Civ. n. 3721/2019; Cass. Civ. n. 1566/2019).
In particolare, il Ministero della Salute, in base a una pluralità di fonti normative (per l'elenco esaustivo delle quali, ex plurimis, Cass. n. 18520/2018), è tenuto ad esercitare un 'attività di controllo e di vigilanza in ordine (anche) alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati, e risponde ex art. 2043 c.c., per omessa vigilanza, dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi (Cass. Civ. n. 17685/2011; Cass. Civ. n. 9404/2011; Cass. Civ. S.U. n. 584/2008; Cass. Civ. S.U. n. 576/2008).

In tema di danni da emotrasfusioni, nel giudizio promosso dal danneggiato contro il Ministero della salute, l'accertamento della riconducibilità del contagio ad una emotrasfusione, compiuto dalla Commissione di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, in base al quale è stato riconosciuto l'indennizzo ai sensi di detta legge, non può essere messo in discussione dal Ministero, quanto alla riconducibilità del contagio alla trasfusione o alle trasfusioni individuate come causative di esso, ed il giudice deve ritenere detto fatto indiscutibile e non bisognoso di prova, in quanto, essendo la Commissione organo dello Stato, l'accertamento è da ritenere imputabile allo stesso Ministero (Cass. Civ. n. 15734/2018).

In tema di risarcimento da emotrasfusione infetta, la "compensatio lucri cum damno" tra l'indennizzo corrisposto al danneggiato, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e il risarcimento richiesto al Ministero della Sanità per l'omessa adozione di adeguate misure di emovigilanza, integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio e proponibile per la prima volta anche in appello (cfr. Cass. Civ. n. 991/2014).

Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della Salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 non può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno"), qualora l'importo dell'indennizzo non sia stato corrisposto e tantomeno determinato o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare, posto che l'astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l'esatto ammontare, né il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il "lucrum", il preciso importo da portare in decurtazione del risarcimento (Cass. Civ. n. 2778/2019; Cass. Civ. n. 32944/2018).

Nozione di Circolazione stradale: rientra la situazione di un veicolo parcheggiato in garage che, prendendo fuoco, causa danni all’immobile

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA, causa C‑100/18, sez. II, sentenza 20 giugno 2019

L’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli», contemplata da tale disposizione, una situazione, come quella in discussione nel procedimento principale, nella quale un veicolo parcheggiato in un garage privato di un immobile, utilizzato in conformità della sua funzione di mezzo di trasporto, abbia preso fuoco, provocando un incendio avente origine nel circuito elettrico del veicolo stesso, e abbia causato dei danni a tale immobile, malgrado il fatto che detto veicolo non fosse stato spostato da più di 24 ore prima del verificarsi dell’incendio.

Ammesso il sequestro preventivo dell’intero conto corrente seppure cointestato con persona estranea al reato

Cass. Pen., sez. III, sentenza 3 luglio 2019, n. 29079 (rel. G. Liberati)

Dalla cointestazione di un conto corrente e dalla possibilità di operare sullo stesso senza limitazioni deriva per entrambi i cointestatari (dunque anche per l'indagato di un reato) la piena disponibilità del saldo attivo, e, con essa, la sottoponibilità a sequestro dell'intero compendio, sia perché esso è nella disponibilità dell'indagato, sia per evitare la protrazione del fatto criminoso nel tempo o l'aggravamento delle sue conseguenze, ferme restando sia la possibilità di dimostrare la spettanza di tutte le somme al terzo estraneo al reato (o per una quota maggiore rispetto a quella discendente dalla cointestazione secondo quote uguali), onde evitarne la confisca, sia l'eventuale esercizio dell'azione di regresso nei confronti dell'indagato.

RCA: il massimale è rilevabile d’ufficio

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 17 giugno 2019, n. 16148 (rel. A. Scrima)

In tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella fattispecie disciplinata dagli artt. 19 e 21 della legge n. 990 del 1969, il diritto del danneggiato al risarcimento nasce, per volontà di legge, limitato, con la conseguenza che il relativo limite del massimale, entro il quale è tenuta la compagnia designata, non rappresentando un mero elemento impeditivo od estintivo, ma valendo per l'appunto a configurare ed a delimitare normativamente il suddetto diritto, è rilevabile, anche d'ufficio, dal giudice e deve essere riferito alla tabella vigente al momento in cui il danno si è verificato (Cass. 29/03/2006, n. 7247; Cass. 13/12/2012, n. 22893).
Peraltro, in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, e per la ipotesi disciplinata dagli artt. 19 e 21 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, i decreti con i quali sono stati modificati i limiti dei massimali di legge indicati nella allegata tabella "A" , richiamata dall'art. 21 della legge medesima, hanno natura di atti normativi, sebbene non di rango primario, e, quindi, si presumano noti al giudice e non hanno bisogno di essere provati dalla parte interessata (Cass. 14/05/2013, n. 11552).

Terzo trasportato: risarcimento integrale da ciascuno dei responsabili, purchè nella causa petendi sia indicata la posizione di passeggero

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 17 giugno 2019, n. 16143 (rel. A. Scrima)

Il diritto del trasportato all'integrale risarcimento del danno costituisce una pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, Cass. 31/03/2008, n. 8292, e 20/10/2014, n. 22228), a condizione che questi non sia anche proprietario del mezzo (in questo senso va rettamente intesa la sentenza 25/11/2008, n. 28062; v. anche Cass. 16/04/2015, n. 7704). In particolare, è stato precisato che il trasportato su un veicolo a motore, che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a responsabilità tanto del vettore, quanto del titolare di un terzo veicolo, può pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i due responsabili (e dai loro assicuratori della r.c.a.), in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito, di cui all'art. 2055 cod. civ., senza che rilevi, ai fini della riduzione del risarcimento, la diversa gravità delle rispettive colpe dei corresponsabili o la diseguale efficienza causale di esse, trattandosi di circostanze destinate a rilevare soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione risarcitoria (Cass. 20/10/2014, n. 22228).
È necessario, però, che tale risarcimento sia richiesto utilizzando come causa petendi la posizione di trasportato; e ciò sia che venga fatto valere il proprio diritto al risarcimento dei danni nei confronti del solo conducente del mezzo sul quale la vittima viaggiava, sia che venga fatto valere nei confronti del conducente del mezzo antagonista, sia, infine, nell'ipotesi in cui si agisca nei confronti di entrambi. In altri termini, il danneggiato deve indicare che, proprio in quanto trasportato, egli ha diritto all'integrale risarcimento e può chiederlo, a sua scelta, a ciascuno dei responsabili.

Mancato uso delle cinture di sicurezza – Concorso colposo del terzo trasportato deceduto – Riduzione proporzionale del risarcimento

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 27 marzo 2019, n. 8443 (rel. S. Guizzi)

In materia di responsabilità civile, in caso di mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero, poi deceduto, di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, verificandosi un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento, è legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei congiunti della vittima.

Trasporto illegittimo su ciclomotore – Concorso di colpa del danneggiato trasportato minore

Tribunale di Catania, sez. V civ., sentenza 3 maggio 2019, n. 1844 (g. G. Artino Innaria)

E' innegabile che il trasporto di passeggero su ciclomotore comporti necessariamente una maggiore instabilità del veicolo sia in relazione alla tenuta di marcia che con riferimento all'eventuale necessità di eseguire una manovra di emergenza, con conseguente maggiore esposizione alle conseguenze negative di un impatto violento con altro veicolo.
Deve, pertanto, ritenersi che la presenza di un trasportato su motoveicolo non omologato per il traporto di un secondo passeggero sia idoneo a concorrere nella causazione dell'incidente e ad aggravarne le conseguenze, in quanto la struttura del telaio, la potenza dell'impianto frenante, la stabilità del mezzo e la possibilità di controllo di esso da parte del suo conducente restano irrimediabilmente compromesse dalla presenza del terzo passeggero (nel caso di specie, è stato attribuito un concorso di colpa al danneggiato trasportato nella misura del 25%).