02 Luglio 2019

Terzo trasportato: risarcimento integrale da ciascuno dei responsabili, purchè nella causa petendi sia indicata la posizione di passeggero

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 17 giugno 2019, n. 16143 (rel. A. Scrima)
Il diritto del trasportato all'integrale risarcimento del danno costituisce una pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, Cass. 31/03/2008, n. 8292, e 20/10/2014, n. 22228), a condizione che questi non sia anche proprietario del mezzo (in questo senso va rettamente intesa la sentenza 25/11/2008, n. 28062; v. anche Cass. 16/04/2015, n. 7704). In particolare, è stato precisato che il trasportato su un veicolo a motore, che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a responsabilità tanto del vettore, quanto del titolare di un terzo veicolo, può pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i due responsabili (e dai loro assicuratori della r.c.a.), in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito, di cui all'art. 2055 cod. civ., senza che rilevi, ai fini della riduzione del risarcimento, la diversa gravità delle rispettive colpe dei corresponsabili o la diseguale efficienza causale di esse, trattandosi di circostanze destinate a rilevare soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione risarcitoria (Cass. 20/10/2014, n. 22228).
È necessario, però, che tale risarcimento sia richiesto utilizzando come causa petendi la posizione di trasportato; e ciò sia che venga fatto valere il proprio diritto al risarcimento dei danni nei confronti del solo conducente del mezzo sul quale la vittima viaggiava, sia che venga fatto valere nei confronti del conducente del mezzo antagonista, sia, infine, nell'ipotesi in cui si agisca nei confronti di entrambi. In altri termini, il danneggiato deve indicare che, proprio in quanto trasportato, egli ha diritto all'integrale risarcimento e può chiederlo, a sua scelta, a ciascuno dei responsabili.

Nel caso di specie, le richieste unitarie degli attori con l’atto introduttivo, senza alcuna distinzione tra le posizioni degli stessi, sono state rigettate in quanto le stesse erano chiaramente rivolte ai convenuti sulla base della dedotta esclusiva responsabilità del conducente di uno dei veicoli nella causazione del sinistro in parola e la richiesta di condanna ex art. 2055 cod. civ., così come formulata, era proposta nei confronti dei convenuti in quanto ritenuti corresponsabili dell’incidente in virtù della responsabilità solidale tra il conducente, il proprietario e la società assicuratrice del veicolo investitore e non già in base alla qualità di trasportati.

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