Consenso informato: dettagliato e specifico anche per gli interventi riparatori successivi al primo
In tema di consenso informato, non è adeguato il consenso e, prima ancora, l'informazione, ove il consenso sia prestato apponendo la firma su un modulo prestampato e generico. In particolare, in tema di attività medico-chirurgica, il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo all'uopo idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico, né rilevando, ai fini della completezza ed effettività del consenso, la qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità dell'informazione, da adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone (Sez. 3, Sentenza n. 2177 del 04/02/2016).
In particolare, in ipotesi di interventi chirurgici di carattere riparatorio successivi al primo e che si inseriscono nell'ambito di un
pregiudizio già verificatosi, il profilo relativo alla preventiva informazione non può non assumere un carattere particolarmente
pregnante, dovendosi tradurre in comunicazioni dettagliate e specifiche al fine di consentire al paziente di conoscere gli esatti
termini della patologia determinata dai pregressi interventi e le concrete prospettive di superamento di quelle criticità.
Pertanto, nel caso di specie, le peculiari caratteristiche dell'obbligo di informazione risultano del tutto incompatibili con le generiche indicazioni fornite dai sanitari solo prima del primo intervento.