19 Novembre 2019

INIPEC è pubblico registro: la Cassazione corregge errore materiale che ne negava validità ai fini della notifica PEC

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza per correzione materiale 15 novembre 2019, n. 29749 (rel. Frasca)
Ribadisce la Suprema Corte che non può essere messo in discussione il principio, enunciato dalle S.U. n. 23620/2018 (ma, nello stesso senso, già Cass. n. 30139/2017), per cui «In materia di notificazioni al difensore, in seguito all'introduzione del "domicilio digitale", previsto dall'art. 16 sexies del di. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla I. n. 114 del 2014, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all'art. 6 bis del d.lgs. n. 82 del 2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest'ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest'ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INIPEC, sia nel ReGindE, di cui al d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia».

Nell’ordinanza corrigenda la Corte avrebbe voluto soltanto evidenziare che le due notifiche del ricorso indirizzate ad un magistrato, sia come domiciliato presso un indirizzo INIPEC riferito al Tribunale di Firenze come “prot.tribunale.firenze@giustiziacert.it” sia come domiciliato presso un indirizzo estratto dal REGINDE e riferito allo stesso Tribunale come “cancelleria.immigrazione.tribunale.firenze@giustizia.it”, riguardavano indirizzi soggettivamente non riferibili – al contrario di quanto dichiarato nelle relate di notifica telematica – quali pretesi luoghi di elezione di domicilio al magistrato. Sicché, al di là delle espressioni usate, la Corte avrebbe voluto alludere, con riferimento al caso di quello estratto dall’INIPEC (ma non diversamente per quello estratto dal REGINDE) ad una mera inidoneità sul piano soggettivo, cioè per non essere esistenti indirizzi di tal fatta come riferibile al magistrato, nel Registro INIPEC (e nel registro REGINDE), cioè – in sostanza – per non essere presenti in detto registro (e nel REGINDE) indirizzi di domiciliazione elettiva del magistrato in servizio presso un tribunale in plessi organizzatori come quelli dei due indirizzi utilizzati.