09 Dicembre 2019

Quando l’assicuratore della resp. civ. è tenuto a pagare somme eccedenti il massimale – Mora debendi

Cass. Civ., sez. III, sentenza 8 novembre 2019, n. 28811 (rel .Rossetti)
Per essere ritenuti in mora occorre prima essere debitori, e l'assicuratore della responsabilità civile diviene debitore dell'assicurato solo quando questo a sua volta diviene debitore del terzo danneggiato.
L'insorgenza del debito dell'assicuratore, tuttavia, non ne comporta ipso facto la costituzione in mora, perché le ipotesi di mora ex re sono tassativamente previste dall'art. 1219 c.c., ed al di fuori dì esse è sempre necessario un atto formale di costituzione in mora.
Nemmeno, infine, sarebbe conforme a diritto la scelta di ritenere l'assicuratore in mora dal momento in cui l'assicurato gli segnali l'avvenuta causazione del danno o l'avvenuta ricezione della richiesta di risarcimento.
Per quanto detto, infatti, è contrario al generale dovere di correttezza (art. 1175 c.c.) ritenere in mora chi nemmeno con l'uso della più exacta diligentia avrebbe mai potuto adempiere la propria obbligazione; e l'assicurazione della responsabilità civile non può certo accertare la responsabilità dell'assicurato e stimare il danno illico et immediate, non appena ricevuta la richiesta di indennizzo: tanto più nei casi, come quello di specie, in cui per la stima del danno abbia necessità della presenza persona stessa del terzo danneggiato.
Deve perciò concludersi che:
(a) l'obbligo dell'assicuratore di indennizzare l'assicurato sorge al momento stesso in cui quest'ultimo causi un danno a terzi;
(b) l'assicuratore può ritenersi in mora rispetto a tale obbligo solo una volta che:
(b') sia decorso il tempo ordinariamente necessario, alla stregua della diligenza professionale cui l'assicuratore è tenuto, ex art. 1176, comma 2, c.c., per accertare la sussistenza della responsabilità dell'assicurato e liquidare il danno;
(b") vi sia stata una efficace costituzione in mora da parte dell'assicurato.
Ove, poi, dovesse sorgere contrasto tra assicurato ed assicuratore circa l'individuazione di tale ragionevole termine, ad evitare lungaggini ed incertezze l'assicurato potrà comunque avvalersi degli strumenti sollecitatori previsti dall'ordinamento: la diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. e l'actio interrogatoria.

Detto dei casi in cui è consentita una condanna dell’assicuratore in misura eccedente il massimale (mala gestio e mora); e detto dei criteri con cui individuare il momento in cui l’assicuratore della responsabilità civile debba ritenersi in mora, resta da dire degli effetti di quest’ultima.
Tale questione, tuttavia, è ormai consolidata nella giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9666 del 19/04/2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10221 del26/04/2017; Sez. 3, Sentenza n. 13537 del 13/06/2014), la quale al riguardo ha fissato un principio, e ne ha tratto tre corollari.
Il principio stabilito da questa Corte in tema di mora debendi dell’assicuratore della responsabilità civile è che l’obbligazione indennitaria di quest’ultimo è una obbligazione:
-) di valuta, quando il danno causato dall’assicurato al terzo superi il massimale;
-) di valuta, ma che “si comporta” come una obbligazione di valore, quando il danno causato dall’assicurato al terzo sia inferiore al massimale.
In quest’ultimo caso, infatti, l’assicuratore deve tenere indenne l’assicurato di tutti i danni causati al terzo: e quindi non solo del risarcimento dovuto dall’assicurato in conto capitale, ma anche degli interessi compensativi di mora che l’assicurato è comunque tenuto a pagare dal giorno del fatto, ex art. 1219 c.c.. Infatti anche gli interessi compensativi dovuti dall’assicurato al terzo danneggiato, da calcolarsi sull’importo del risarcimento, costituiscono un “danno” causato dall’assicurato al terzo, e come tale beneficia della copertura assicurativa nei limiti del massimale [ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 1885 del 11/02/2002; Sez. 3, Sentenza n. 4186 del 23/04/1998; tali decisioni hanno superato il
precedente e remoto orientamento secondo cui gli interessi dovuti dall’assicurato al terzo danneggiato “hanno carattere moratorio e restano a carico dell’assicurato”, senza che questi potesse pretenderne la rifusione da parte dell’assicuratore (Sez. 3, Sentenza n. 2817 del 22/10/1963)].
Il primo corollario che si ritrae da questo principio è che se, nonostante la mora dell’assicuratore, il massimale resti capienterispetto al debito dell’assicurato per capitale ed interessi, nulla quaestio: l’assicuratore sarà tenuto a versare all’assicurato capitale ed interessi compensativi, computati secondo i criteri stabiliti da Sez. U, Sentenza n, 19 del 17/02/1995).
Può poi accadere che il massimale assicurativo, capiente all’epoca dell’illecito, sia divenuto incapiente al momento del pagamento dell’indennizzo: vuoi per effetto del deprezzamento del denaro, vuoi per effetto della variazione dei criteri di liquidazione del danno.
In tal caso l’assicurato (e siamo al secondo corollario), se l’assicuratore avesse tempestivamente adempiuto l’obbligo indennitario, avrebbe beneficiato d’una copertura integrale della propria responsabilità. Di conseguenza, nel caso di mora, l’assicurato potrà pretendere dall’assicuratore una copertura integrale, senza riguardo alcuno al limite del massimale, giacché l’assicuratore dovrà in tale ipotesi risarcire non il fatto dell’assicurato (per il quale vige il limite del massimale), ma il fatto proprio, e cioè il pregiudizio al diritto di garanzia dell’assicurato, derivato dal colposo ritardo nell’adempimento.
Il terzo corollario riguarda l’ipotesi in cui il massimale assicurativo già all’epoca del sinistro fosse incapiente.
In tal caso, quand’anche l’assicuratore avesse tempestivamente pagato l’indennizzo, l’assicurato non avrebbe giammai potuto ottenere una copertura integrale della propria responsabilità. Di conseguenza, se l’assicuratore incorre in mora debendi, sarà tenuto a pagare gli interessi legali (od, in alternativa, eventualmente il maggior danno, ex art. 1224, comma 2, c.c.), sul massimale.
In questi casi infatti, costituendo il debito dell’assicuratore una obbligazione di valuta, non è possibile cumulare la rivalutazione del massimale e gli interessi. Delle due, pertanto, l’una: o il danneggiato avrà dimostrato di avere patito un “maggior danno”, cioè un pregiudizio
causato dal ritardo nell’adempimento non assorbito dagli interessi legali, ed allora gli spetterà al risarcimento di quest’ultimo; ovvero nulla avrà dimostrato a tal riguardo, ed allora gli spetteranno i soli interessi legali.