28 Novembre 2019

Responsabilità medica: rapporti tra struttura e ausiliario – Resp. esclusiva del medico – Limiti della rivalsa

Cass. Civ., sez. III, sentenza 11 novembre 2019, n. 28987 (rel. Porreca)
In tema di danni da "malpractice" medica nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità dev'essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata.

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