14 Aprile 2020

Sulla interpretazione della polizza – L’alunno danneggiato può adire direttamente l’assicurazione

Cass. Civ., sez. VI-3, ordinanza 12 marzo 2020, n. 7062 (rel. Scoditti)
In tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto; il rilievo da assegnare alla formulazione letterale deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale.
Nel caso di specie, le clausole della polizza, le quali richiamano ripetutamente "gli assicurati" in contrapposizione all'istituto contraente", non sono state sottoposte al procedimento ermeneutico che, al fine della ricerca della comune intenzione dei contraenti, attinge in primo luogo al senso letterale delle parole, ma sono state immesse in una generica valutazione di quanto "emergente dagli atti", ritenendo - erroneamente - che assicurato fosse l'istituto scolastico (sicchè non configurabile era un contratto a favore di terzo) e che il danneggiato non potesse agire direttamente contro l'assicuratore, ma solo contro il soggetto responsabile del fatto dannoso, il quale a sua volta poteva chiamare l'assicuratore in garanzia.

Nel caso di specie, il dato letterale che non una sola volta nella polizza il termine “assicurato” viene riferito all’istituto scolastico, mentre è ripetutamente riferito per indicare lo scolaro, non può non rivestire decisivo rilievo nell’interpretazione della volontà dei contraenti, secondo quanto prescritto dagli artt. 1362 ss., e condurre a ritenere l’assicurazione come stipulata per conto altrui, senza che possa ritenersi indispensabile una esplicita definizione nel contratto di assicurazione per conto altrui.