01 Giugno 2020

Distorsione rachide-cervicale: danno risarcibile anche in assenza di esami strumentali

Cass. CIv., sez. III, ordinanza 26 maggio 2020, n. 9865 (rel. Olivieri)
In tema di risarcimento del danno biologico da cd. micropermanente, ai sensi dell'art.139, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dall'art. 32, comma 3-ter, del d.l. n. 1 del 2012, inserito dalla legge di conversione n. 27 del 2012 (ed incidentalmente anche nel testo modificato dalla legge n. 124/2017), la sussistenza dell'invalidità permanente non può essere esclusa per il solo fatto di non essere documentata da un referto strumentale per immagini, sulla base di un mero automatismo che ne vincoli il riconoscimento ad una verifica strumentale, ferma restando la necessità che l'accertamento della sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica avvenga secondo criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi (cfr. Corte cass. Sez. 3 - , Sentenza n. del 26/09/2016; Id. Sez. 3 -, Sentenza n. 1272 del 19/01/2018; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22066 del 11/09/2018; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 5820 del 28/02/2019 id. Sez. 3 -, Sentenza n. 10816 del 18/04/2019; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 11218 del 24/04/2019; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26249 del 16/10/2019).

L’art. 139, comma 2, prima parte, CPA evidenzia la diretta correlazione tra il danno biologico e “l’accertamento medico legale” (con identica previsione anche per le lesioni di non lieve entità: art. 138, comma 2, lett. a) venendo a recepire, quindi, ai fini dell’accertamento e della valutazione delle menomazioni inemendabili, tutti indistintamente i criteri di accertamento peculiari alla medicina-legale, in tal modo giustificandosi l’affidamento delle indagini tecniche, nel giudizio, all’ausiliario scelto tra coloro che posseggono quelle specifiche competenze professionali, competenze fondate appunto sulle leges artis che -in quanto accettate come espressione della migliore conoscenza scientifica e pratica di indagine disponibile- sarebbe del tutto incoerente limitare alla applicazione soltanto di alcuna di esse, che determinerebbe un risultato di minore affidabilità della indagine.

Appare dunque corretto interpretare la norma in questione nel senso che essa ha reso espliciti i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), senza porre vincoli predeterminati alla efficacia probatoria della metodologia impiegata dal medico-legale, ponendo invece in rilievo la correlazione -questa sì indispensabile- tra la corretta applicazione di detti criteri metodologici di indagine e la “obiettiva certezza scientifica” del risultato dell’accertamento (ossia la “oggettiva riscontrabilità” nel soggetto leso -secondo i parametri offerti dalla scienza specialistica- di postumi invalidanti di natura permanente):
l’esame clinico strumentale non è, quindi, l’unico mezzo utilizzabile dal medicolegale, salvo che ciò si correli alla natura della patologia (Corte cass. Sez. 3 – , Sentenza n. 1272 del 19/01/2018; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 5820 del 28/02/2019).

In sostanza la norma richiama il medico-legale alla applicazione corretta dei criteri di indagine in funzione della verifica della esistenza di una invalidità biologica non emendabile derivata dalla lesione alla salute: il danno in questione o esiste o non esiste, rimanendo in conseguenza esclusa, ai fini dell’accertamento della invalidità biologica permanente, una valutazione di tipo meramente probabilistico.

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