Sinistro – Omissione dolosa dell’avviso – Intento fraudolento o lesivo per l’assicuratore – Onere probatorio
Per i fini di cui all’art. 1915, primo comma, c.c., l’omissione dolosa dell’avviso di sinistro previsto dall’art. 1913 c.c. comporta la decadenza dell’assicurato dal diritto all’indennizzo soltanto se compiuta al fine specifico di ingannare l’assicuratore a vantaggio dell’assicurato o di terzi. La voluta omissione dell’avviso, non dettata da intenti fraudolenti, costituisce omissione colposa ai sensi dell’art. 1915, secondo comma, c.c. e può comportare la riduzione dell’indennizzo. A tale ultimo fine, l’onere di provare l’esistenza e l’entità del pregiudizio causato dal ritardo o dall’omissione (che può teoricamente anche essere pari all’intero indennizzo) spetta all’assicuratore.
La Suprema Corte non condivide la sentenza impugnata, che dichiara l’assicurato decaduto dal diritto all’indennizzo per avere denunciato all’assicuratore l’avverarsi del sinistro con gravissimo ritardo. Tale tesi deve ritenersi errata in quanto, sul piano dell’interpretazione sistematica, sacrifica inutilmente il diritto dell’assicurato e inoltre non appare coerente con la ratio dell’art. 1915 c.c.
Sotto il primo profilo, comminare la decadenza dell’assicurato dal diritto all’indennizzo per avere ritardato l’avviso di sinistro, senza intenti fraudolenti, è interpretazione inutile al fine di tutelare gli interessi dell’assicuratore (tutela che costituisce la ratio dell’art. 1915 c.c.).
Infatti se l’assicurato omettesse volutamente di avvisare l’assicuratore del sinistro, ma senza nutrire in pectore intenti fraudolenti, l’assicuratore sarebbe già tutelato dal secondo comma dell’art. 1915 c.c.
Infatti un’omissione dell’avviso voluta ma non fraudolenta (ad es., l’assicurato contro gli infortuni che non denunci il sinistro perché per pudore non è pronto a farsi visitare dal medico incaricato dall’assicuratore) costituirebbe una condotta colposa.
In quanto tale, essa legittimerebbe l’assicuratore a rifiutare l’indennizzo in misura pari al pregiudizio subìto in conseguenza del ritardo, e tale riduzione può teoricamente arrivare sino al 100%, se il ritardo ha impedito l’accertamento del fatto o pregiudicato definitivamente le possibilità di surrogazione.
Quanto al profilo della incoerenza con la ratio, l’orientamento condiviso dalla sentenza impugnata trascura di considerare che se lo scopo dell’art. 1915 c.c. è tutelare il giusto interesse dell’assicuratore, in teoria la previsione della riduzione dell’indennizzo fino al 100% sarebbe misura idonea al raggiungimento di esso.
Quindi, se il legislatore ha previsto anche la più grave sanzione della decadenza, quest’ultima non può che avere una funzione ulteriore: non solo tutelare il giusto interesse dell’assicuratore (a tanto basterebbe il secondo comma dell’art. 1915 c.c.), ma anche prevenire i tentativi di frode. La riduzione dell’indennizzo è comminata quia peccatum est, la decadenza è comminata ne peccetur.
Sicché, mancando la frode, viene meno la ragione per cui la norma commina la decadenza dell’assicurato: cessante ratione legis, cessat et ipsa lex.