18 Ottobre 2018
Imposta di registro: la sentenza ex art. 2932 c.c. è soggetta all’imposta in misura proporzionale
Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 17 ottobre 2018, n. 26090 (Rel. Solaini)
In materia d'imposta di registro, la sentenza ex ad. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora soggetta ad impugnazione, trovando applicazione l'art. 27 del d.P.R. n. 13 del 1986, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell'acquirente, nella specie dall'iniziativa unilaterale del promittente acquirente (Cass. nn. 18006/16, 14470/18, 3806/17, 21625/2015, 16818/2014, 8544/2014, 6116/2011, 11780/2008, 4627/2003, contra Cass. n. 24514/15, non in termini, in quanto, si riferisce a condizione sospensiva non potestativa, mentre, il diverso orientamento di cui Cass. n. 9097/2012 e Cass, ordinanza n. 18180/2013 è isolato e superato). Nel caso di specie, i giudici d'appello hanno "malgovernato" i principi regolatori della materia, in quanto l'art. 27 comma 3 del DPR n. 131 cit., non considera, ai fini fiscali, sottoposti a condizione sospensiva gli atti che fanno dipendere l'avveramento degli effetti della predetta condizione, dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore (nel caso di specie, dall'iniziativa unilaterale del promittente acquirente), infatti, la condizione del pagamento del saldo, non rileva ai fini tributari, in quanto, essendo lasciata all'autonomia dell'acquirente (che può decidere unilateralmente di non pagarlo, per ragioni di convenienza), dipende dalla sua mera volontà, e quindi, come disposto dall'art. 27 terzo comma del DPR n. 131 citato, ai fini tributari, tale trasferimento non è considerato sottoposto ad alcuna condizione.