Concessionario di servizio rispristino strade – Non può agire in giudizio per il pagamento dell’intervento senza cessione del credito

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 20 novembre 2025, n. 30524 (rel. L. La Battaglia)

Il Concessionario per il servizio di ripristino delle strade danneggiate da incidenti non può agire in giudizio nei confronti dei responsabili di un sinistro stradale, per il pagamento del compenso relativo all'intervento compiuto, a meno che non vi sia stata una cessione del credito risarcitorio spettante all'Ente proprietario della strada ovvero non vi sia, in seno alla convenzione intercorsa tra il Concessionario e l'Ente medesimo, una specifica clausola che valga ad abilitare la concessionaria ad agire in giudizio per conto dell'Ente.

Claims Made – Valida anche se manca sunset clause – Retroattività decennale
Interessi compensativi – Distinto profilo di danno – Necessaria domanda espressa

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 16 gennaio 2026, n. 888 (rel. G.. Fanticini)

In tema di assicurazione della responsabilità civile, in presenza di una clausola claims made impura - che estende la garanzia ai comportamenti dell’assicurato antecedenti alla data della stipulazione del contratto purché le richieste risarcitorie siano formulate durante la vigenza della polizza - la mancata previsione di una c.d. sunset clause - che garantisce l’assicurato anche per le denunce pervenute per un periodo successivo alla scadenza del contratto - non rende di per sé nullo il contratto per difetto di causa concreta.

In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, gli interessi compensativi rappresentano un distinto profilo di danno, causato dalla mora, che il danneggiato - ove voglia esserne risarcito in aggiunta al capitale liquidato in moneta attuale - ha l'onere di domandare espressamente, allegandone il fatto costitutivo e di indicandone le fonti di prova (anche presuntive), senza che la relativa liquidazione possa essere effettuata l'ufficio dal giudice.

Tabelle di Milano – No valore normativo – Risarcimento diffamazione
Compenso per la fase di trattazione anche in assenza di fase istruttoria

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 2 febbraio 2025, n. 24349 (rel. C. Graziosi)

Nonostante una giurisprudenza l'abbia affermato - ma senza alcuna oggettiva base, suscitando da ultimo un intervento specifico del legislatore che non ne poteva essere supplito - le c.d. tabelle milanesi, come quelle di qualunque altro Foro, non hanno alcun valore normativo, non provenendo da un soggetto dotato di potestà legislativa e/o regolamentare. Si tratta, in effetti, di una mera proposta di usualità equiparativa, che può senz'altro ispirare nel caso concreto la valutazione che il giudice è tenuto a effettuare nell'ottica di equità quando non esistono regole normative specifiche di quantificazione; e il giudice non è però obbligato ad applicare siffatte tabelle né tantomeno, se decide di applicarle, ad applicarle in toto, integrando queste, appunto, solo uno degli strumenti potenzialmente utili per operare un'adeguata valutazione di merito del quantum risarcitorio.

La trattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria, legittima al compenso della relativa fase; in particolare, il D.M. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella (eventuale) istruttoria; la fase della trattazione è ineludibile anche in appello, come risulta dalla stessa rubrica dell'art. 350 c.p.c. e coincide con le attività previste in detta norma (nel caso di specie, il giudice d'appello aveva erroneamente omesso la liquidazione delle spese anche per la trattazione con il suo generico asserto dell'assenza della fase istruttoria nel secondo grado).

Testamento pubblico – Atto personalissimo – Esclusa l’assistenza dell’amministratore di sostegno

Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza 6 febbraio 2026, n. 2648 (rel. V. Picaro)

Data la natura personalissima del testamento, il giudice tutelare non ha il potere di stabilire (né all'atto di disporre l'amministrazione né successivamente) forme intermedie di capacità a testare filtrate dall'assistenza dell'amministratore, il quale a tale atto deve restare estraneo. In altri termini, l'amministrato o è o non è capace di testare da solo. Nel primo caso egli deve testare senza alcuna assistenza, se non quella che lo stesso pubblico ufficiale deve prestare nello svolgere il proprio ministero in conformità alle prescrizioni di legge dettate per la tipologia dell'atto; nel secondo è il testamento stesso a dover essere escluso, a nulla rilevando l'ausilio, in qualunque forma dato, ad opera dell'amministratore di sostegno. Tertium non datur e, di riflesso, il giudice tutelare non ha il potere di stabilire altrimenti.

Contratto bancario – Non si può esigere copia – Art. 119 TUB – Operazioni – Obbligo di conservazione decennale

Cassazione Civile, sezione prima, ordinanza 5 gennaio 2026, n. 251 (rel. M. Falabella)

Il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, previsto dal quarto comma dell'art. 119 t.u.b., si configura come un diritto sostanziale. Tale obbligo copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti. La disposizione non riguarda la documentazione contrattuale in quanto tale.
Se il documento contrattuale è estraneo alla fattispecie della norma di carattere generale contenuta nell'art. 119, comma 4, t.u.b., non vi è modo di assumere che il correntista abbia un diritto sostanziale al rilascio della scrittura privata, da considerarsi autonomo e ulteriore rispetto a quello che a lui deriva dalla conclusione del negozio: obbligo che la banca deve assolvere in occasione della stipula.

I udienza – Differimento d’ufficio – Termini costituzione e decadenze

Cassazione Civile, sezione prima, ordinanza 29 marzo 2025, n. 8309 (rel. F. D'Aquino)

Il differimento della prima udienza ex art. 168-bis, quinto comma, cod. proc. civ. pro tempore, intervenuto (come nella specie) dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto ex art. 166 cod. proc. civ., non determina la rimessione in termini dello stesso convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell'art. 167 cod. proc. civ.

Assicurazione contro infortuni – Somma assicurata (base di calcolo)/Massimale – Indennizzo calcolato sulla menomazione

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 14 gennaio 2026, n. 788 (rel. C. Valle)

Nell’assicurazione contro gli infortuni non mortali la “somma assicurata” esprime non il tetto massimo dell’obbligazione dell’assicuratore, ma solo il valore di riferimento su cui applicare la percentuale di invalidità permanente, al fine di determinare la misura dell’indennizzo. Pertanto, se il contratto preveda che la misura standard dell’indennizzo debba essere aumentata in presenza di determinate patologie e manchi un patto espresso che fissi il limite massimo dell’obbligazione dell’assicuratore, è contraria all’articolo 1367 c.c. l’interpretazione della polizza con cui il giudice di merito, pur ritenendo applicabile il moltiplicatore dell’indennizzo, ne contenga il risultato entro il limite della somma assicurata.

Per la dottrina medico legale i concetti di “lesione” e “menomazione” sono tra loro in rapporto di causa ed effetto, e solo il secondo va preso in esame ai fini della valutazione dell’invalidità permanente. Pertanto, la clausola inserita in un contratto di assicurazione contro gli infortuni, la quale preveda che in presenza di determinati postumi sia aumentato l’indennizzo-base previsto dal contratto “per la lesione”, è di per sé ambigua, e va interpretata ex articolo 1370 c.c. in senso sfavorevole all’assicuratore, ovvero avendo riguardo non alla lesione iniziale, ma ai postumi che ne sono derivati.

Danno erariale – Polizza assicurativa obbligatoria

Legge 7 gennaio 2026, n. 1 Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale.

Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti è tenuto a stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave. Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l'impresa di assicurazione è litisconsorte necessario.

Emergenza Covid-19 – Giurisdizione del giudice amministrativo

Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza 29 gennaio 2026, n. 1952 (Regolamento di giurisdizione)

In ipotesi di causa petendi incentrata sull’inefficienza dello svolgimento dei compiti di amministrazione attiva nell’ambito dell’organizzazione del servizio sanitario nazionale (S.S.N.) prima e durante la crisi pandemica da Covid-19, trova rilievo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104/2010, in relazione alle controversie afferenti ad un servizio di pubblica utilità, quale è, per l’appunto, il S.S.N.
(Nel caso di specie, il petitum sostanziale che sorregge l’azione giudiziaria è individuato nella dedotta lesione di diritti fondamentali - quello alla salute dei congiunti deceduti a causa del Covid-19 e, quindi, quello all’integrità del rapporto parentale degli attori/interventori - cagionata dalle azioni/omissioni dell’apparato amministrativo (Stato/Regioni) nell’apprestamento di misure adeguate a fronteggiare la crisi pandemica).

Resp. sindaci – Irretroattività del limite risarcitorio di cui alla l. 35/2025 – Art. 2407, c. 2, c.c.

Cassazione Civile, sezione prima, sentenza 22 gennaio 2026, n 1390 (rel. G. Dongiacomo)

La norma contenuta nell’articolo 2407, comma 2, c.c. , nel testo introdotto dall’ articolo 1, comma 1, l. 14 marzo 2025 n. 35 ed entrato in vigore il 12 aprile 2025, che fissa un limite alla responsabilità per i danni cagionati dai membri del collegio sindacale calcolato come multiplo del compenso annuo percepito dagli stessi, non si applica ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore.