Danni da morte del feto – Perdita di chance e non lesione del rapporto parentale
Occorre distinguere tra danni non patrimoniali derivanti dalla perdita di un figlio rispetto a quelli derivanti dalla morte del feto. Mentre nel primo caso il risarcimento dei danni è in funzione della avvenuta lesione di un interesse conservativo del soggetto e cioè la lesione dell’interesse a conservare il rapporto affettivo già esistente e in essere con un soggetto in vita, le considerazioni sono diverse nell’ipotesi della morte intrauterina del feto. In tal caso, proprio perché non vi è stato ancora l’evento nascita, il rapporto parentale non può dirsi ancora esistente ed in essere. Allora il risarcimento dei danni derivanti dall’evento morte è funzionale a ristorare un interesse pretensivo e cioè l’interesse che la parte aveva proprio all’ instaurazione del rapporto parentale e che invece non si è potuto realizzare per via della morte del feto. La conseguenza di tale ricostruzione è che i danni di cui si chiede il ristoro sono declinabili nell’ottica del danno da perdita di chance. La chance costituisce, infatti, la probabilità di conseguire un vantaggio e la stessa risulta lesa nel momento in cui la probabilità di conseguire tale vantaggio viene meno. Nel caso di specie, ad essere stata lesa è proprio la possibilità di instaurare un rapporto parentale con il nascituro.