Validità della procura: tutti i chiarimenti delle Sezioni Unite

Cass. Civ., SS.UU., sentenza 19 gennaio 2024, n. 2075 (rel. E. Vincenti)
Cass. Civ., SS.UU., sentenza 19 gennaio 2024, n. 2077 (rel. E. Vincenti)

In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma terzo, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso.

In caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione.

Procura – Estinzione della società dopo il conferimento del mandato – Rimessione alle Sezioni Unite

Cass. Civ., sez. seconda, ordinanza interlocutoria 28 dicembre 2023, n. 36216 (rel. C. Trapuzzano)

Rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa alla validità della procura speciale conferita da una società che si è estinta per cancellazione prima che il procedimento di legittimità fosse avviato.
Occorre, infatti, chiarire il nodo relativo all’operatività del principio di ultrattività del mandato anche in una fase antecedente all’apertura del procedimento di legittimità.

Tabella Unica per la liquidazione delle Macrolesioni

Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso ai sensi dell’articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (decreto del Presidente della Repubblica – esame preliminare)

Il 16 gennaio 2024 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, che reca la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso ai sensi dell’articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Unione civile – Scioglimento – Assegno – Rilevanza della convivenza antecedente l. 76/2016

Cass. Civ., SS.UU., sentenza 27 dicembre 2023, n. 35969 (rel. G. Mercolino)

In caso di scioglimento dell'unione civile, la durata del rapporto, prevista dall'art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del1970, richiamato dall'art. 1, comma venticinquesimo, della legge n. 76 del 2016, quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all'assegno in favore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli, si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell'unione, ancorché lo stesso si sia svolto in tutto o in parte in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 76 cit.

Confessione del conducente (es. CID): esclusa efficacia probatoria nei confronti di proprietario e assicurazione

Tribunale di Palermo, III sez. civ., sentenza 7 novembre 2023, n. 4939 (g. G. Nozzetti)

In merito all’efficacia della confessione del conducente nei confronti del proprietario e dell’assicuratore, deve ritenersi che la confessione proveniente da un soggetto litisconsorte facoltativo, qual è il conducente danneggiante non proprietario del veicolo, ha valore di piena prova solo nei confronti del medesimo confidente, come previsto dall'art. 2733, secondo comma, cod. civ., con la conseguenza che il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti e rigettarla nei confronti dell’assicuratore della r.c.a. e del proprietario (ex multis, Cass. 20.4.2023 n. 10687; Cass. 19327/2017).
La mera dichiarazione confessoria del conducente responsabile non proprietario del veicolo danneggiante è liberamente apprezzabile dal Giudice nei riguardi del proprietario e del suo assicuratore, in applicazione dell’art. 2733 co. 3 c.c., come affermato da una più che consolidata giurisprudenza (vds. ex multis, Cass. 13718/2021; 19327/2017; 3875/2014).
Per tale ragione è principio costantemente affermato che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), per essere opponibile all'assicuratore e generare la presunzione iuris tantum di cui all’art. 143 CAP, deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato e dunque litisconsorte necessario, non anche dal conducente del veicolo che non sia anche proprietario del mezzo, il quale è solo litisconsorte facoltativo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8214 del 04/04/2013. SS.UU. n. 10311 del 5/5/2016; 20/2/2018 n. 4010).

Obbligatoria copertura assicurativa per il monopattini elettrici – Si attende il decreto di attuazione

DECRETO LEGISLATIVO 22 novembre 2023, n. 184
Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità'.

In vigore dal 23 dicembre 2023 il decreto che annovera espressamente i monopattini elettrici tra i "veicoli" di cui al Codice della Assicurazioni private.

RCA – Mancato pagamento premi successivi al primo – Sospensione polizza – Opponile al danneggiato

Cass. Civ., sez. terza civile, ordinanza 4 dicembre 2023, n. 33790 (rel. P. Gianniti)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, se l'assicurato non paga il premio (pattuito in un'unica soluzione) o la prima rata del premio, la sospensione della copertura assicurativa che si produce tra le parti del rapporto negoziale ai sensi del primo comma dell'art. 1901 c.c., non è opponibile al terzo danneggiato e la copertura assicurativa rimane operante per tutto il periodo di tempo indicato nel certificato o contrassegno assicurativo; mentre nel caso in cui non sia pagato il secondo o non siano state corrisposte le rate successive di premio, così come previsto dal secondo comma dell'art. 1901 c.c., la sospensione della copertura assicurativa è opponibile al terzo danneggiato, come espressamente previsto dall'art 7 della l. 990 del 1969 (cfr. Cass. Civ. n. 23313/2007)

Insidia: condotta del danneggiato interrompe nesso causale

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 2 novembre 2023, n. 30394 (rel. P. Gianniti)

In tema di danni causati da una caduta provocata dal dissesto di un marciapiede, la presenza di illuminazione nel tratto di strada oggetto del sinistro, la intrinseca staticità dell'anomalia e le condizioni della stessa, tali da renderla agevolmente percepibile in quanto ampia e non occultata da ostacoli, sono elementi che obiettivamente impongono al danneggiato un dovere di ragionevole cautela, sicché può ritenersi che la caduta sia occorsa a causa della imprudenza e distrazione del danneggiato e sia unicamente da ascrivere alla sua condotta idonea a interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia, per le stesse ragioni, ai sensi dell'art. 2043 c.c.".