In caso di danno cosiddetto lungolatente, il diritto al risarcimento del danno biologico sorge solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione, in quanto esso non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno in re ipsa, privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica tra evento ed effetti dannosi.
(cfr. Cass., 17/02/2023, n. 5119, cui adde Cass., 14/02/2024, n. 4110; v. inoltre Cass., 2/09/2022, n. 25887; cfr., da ultimo, in termini, sulla specifica fattispecie, Cass., 29/01/2024, n. 2725).