Danni da morte del feto – Perdita di chance e non lesione del rapporto parentale

Tribunale di Termini Imerese, sentenza 21 novembre 2022, n. 966 (g. A. Quintavalle)

Occorre distinguere tra danni non patrimoniali derivanti dalla perdita di un figlio rispetto a quelli derivanti dalla morte del feto. Mentre nel primo caso il risarcimento dei danni è in funzione della avvenuta lesione di un interesse conservativo del soggetto e cioè la lesione dell’interesse a conservare il rapporto affettivo già esistente e in essere con un soggetto in vita, le considerazioni sono diverse nell’ipotesi della morte intrauterina del feto. In tal caso, proprio perché non vi è stato ancora l’evento nascita, il rapporto parentale non può dirsi ancora esistente ed in essere. Allora il risarcimento dei danni derivanti dall’evento morte è funzionale a ristorare un interesse pretensivo e cioè l’interesse che la parte aveva proprio all’ instaurazione del rapporto parentale e che invece non si è potuto realizzare per via della morte del feto. La conseguenza di tale ricostruzione è che i danni di cui si chiede il ristoro sono declinabili nell’ottica del danno da perdita di chance. La chance costituisce, infatti, la probabilità di conseguire un vantaggio e la stessa risulta lesa nel momento in cui la probabilità di conseguire tale vantaggio viene meno. Nel caso di specie, ad essere stata lesa è proprio la possibilità di instaurare un rapporto parentale con il nascituro.

Infortunio sul lavoro – Danni esclusi dalla copertura INAIL

Cass. Civ., sez. L, ordinanza 24 ottobre 2022, n. 31332 (rel. I. Tricomi)

Con specifico riguardo alla nozione di danno biologico nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e ai relativi rapporti con le altre voci di danno rientranti nella categoria del danno non patrimoniale, nell'ambito della categoria del danno non patrimoniale (categoria giuridicamente, anche se non fenomenologicamente, unitaria), vi sono alcune voci escluse in apicibus dalla copertura assicurativa INAIL (c.d. danno complementare, definito pure differenziale qualitativo, in relazione al quale non sussiste copertura assicurativa INAIL): il danno biologico temporaneo, il danno biologico in franchigia (fino al 5%,), il danno morale (cfr.Cass., n. 9112 del 2019).

Claims made – Rischi inclusi/esclusi – Oneri probatori a carico dell’assicurato

Corte d'Appello di Catania, sez. II, sentenza 15 settembre 2022, n. 2010 (rel. S. Florio)

In tema di assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro (cfr. Cass., III, 02/04/2021, n.9205; I, 14/06/2018, n.15630; III, 21/12/2017 n.30656; 8/1/1987, n. 17; 4/3/1978, n. 1081).
Rimane, dunque, a carico dell’attore l’onere di provare che il rischio avveratosi rientri nei "rischi inclusi" ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa (cfr. Cass., III, 23/01/2018 n.1558; 17/5/1997, n. 4426).

Terzo trasportato – Azione ex art. 141 CdA entro i limiti del massimale – Azione ex art. 140 CdA per maggior danno all’impresa del responsabile civile

Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 19 ottobre 2022, n. 30726 (rel. F.M. Cirillo)

In caso di sinistro stradale che veda coinvolti due o più veicoli, il trasportato ha diritto, ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, al risarcimento del danno, da parte dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era bordo, nei limiti del massimale minimo di legge, ma ha la possibilità di rivalersi per l'eventuale maggior danno a carico dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. Il riparto del massimale incapiente deve avvenire secondo i criteri di cui all'art. 140 del d.lgs. cit., tenendo presente che, ove sul massimale di uno dei mezzi coinvolti non concorrano anche i trasportati a bordo degli altri, l'assicuratore del primo dovrà mettere a disposizione dei trasportati l'intero massimale minimo, senza decurtazioni

Emotrasfusioni – Danni da morte – Iure proprio – Compensatio lucri cum damno – Indennizzo

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 1 settembre 2022, n. 25827 (rel. A. Pellicchia)

In ipotesi di morte per danni da emotrasfusioni, il giudice di merito deve rileva anche d'ufficio la compensatio lucri cum damno con l'indennizzo una tantum già erogato ai familiari nella misura fissata ex lege dall’art. 2, comma 3 della L. 210/1992 e quindi detrarre tale importo a quello complessivamente liquidato a titolo di risarcimento del danno iure proprio subito dagli attori per il decesso del proprio familiare.

Richiesta risarcitoria ex art. 145 CdA – Valida la notifica effettuata con posta privata

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 5 luglio 2022, n. 21211 (rel. S. Guizzi)

La condizione di proponibilità della domanda, di cui all'art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), cioè la richiesta rivolta all'assicuratore con raccomandata, può essere assolta con mezzi equipollenti (nella specie, la preventiva richiesta di risarcimento alla società assicuratrice era stata inoltrata a mezzo posta privata) qualora essi consentano di provare l'avvenuta ricezione da parte dei destinatari" (Cass. Sez. 3, ord. 23 dicembre 2020, n. 29464), non potendo, oltretutto, tale richiesta — qualificata dalla giurisprudenza di questa Corte come mera "istanza risarcitoria" (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 31 luglio 2017, n. 18940), che assolve la funzione di consentire "una anticipata c satisfattiva tutela del danneggiato già nella fase stragiudiziale" (Corte cost., sent. 3 maggio 2012, n. 111) — equipararsi ad un atto giudiziario, come anche confermato dalla necessità "che la richiesta risarcitoria sia effettuata con atto distinto da quello con cui viene esperita l'azione" (Cass. Sez. 3, sent. 2 luglio 2010, n. 15733).

Massimale – Superamento in corso di causa – Eccezione in senso stretto

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 25 luglio 2022, n. 23076 (rel. F. Cirillo)

Secondo l'interpretazione maggioritaria nella giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di assicurazione per responsabilità civile, il massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione, che può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, e neppure costituisce fatto generatore del credito assicurato, configurandosi piuttosto come elemento limitativo dell'obbligo dell'assicuratore, sicché grava su quest'ultimo l'onere di provare l'esistenza e la misura del massimale, dovendosi altrimenti accogliere la domanda di garanzia proposta dall'assicurato a prescindere da qualsiasi limite di massimale (sentenza 18 febbraio 2016, n. 3173).
Questo principio è stato ribadito e ulteriormente chiarito nella giurisprudenza successiva, la quale ha affermato che l'assicuratore ha l'onere di dimostrare l'esistenza e la misura del massimale nel rispetto delle preclusioni processuali, senza che assuma rilievo la circostanza che al momento dell'introduzione del giudizio quel massimale non fosse stato ancora superato (ordinanza 21 ottobre 2019, n. 26813).
La più recente sentenza 13 ottobre 2021, n. 27913, nel dare continuità a tali principi, ha aggiunto che gli stessi trovano applicazione anche nel caso di successiva erosione del massimale e ha ribadito che l'allegazione e la prova circa l'esistenza e la misura di quest'ultimo, «riguardando un'eccezione in senso stretto, debbono avvenire nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie stabilite dagli artt. 167 e 183 C. P.C.».
In tal senso l'eccezione di esistenza e di eventuale superamento del massimale si differenzia dall'eccezione di inoperatività della polizza la quale, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto, costituisce una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda (sentenze 3 luglio 2014, n. 15228, e 12 luglio 2019, n. 18742).

Infortunio sul lavoro e infortunio in itinere – Il maneggio di denaro è occasione di lavoro

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 7 ottobre 2022, n. 29300 (rel. C. Ponterio)

Ai fini del risarcimento dei danni da infortunio sul lavoro, il requisito dell’occasione di lavoro implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell’attività lavorativa in modo diretto o indiretto, con il solo limite del rischio elettivo e che, al fine di integrare l’occasione di lavoro, rilevano gli eventi dannosi, anche se imprevedibili e atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato.
In particolare, il maneggio di denaro costituisce un’ipotesi oggettiva di attività protetta. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente esteso la tutela assicurativa ai casi di possesso del denaro anche fuori dai luoghi di lavoro, nonché di aggressione per motivi di lucro, anche se non immediatamente e direttamente monetario.

Invalidità permanente – Danno differenziale – Concause coesistenti/concorrenti – Criteri di Liquidazione

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 29 settembre 2022, n. 28327 (rel. E. Iannello)

In tema di liquidazione del danno alla salute, l'apprezzamento delle menomazioni policrone "concorrenti" in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali, l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito e poi quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, con la precisazione che in tutti quei casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale lo stato di «validità» anteriore al sinistro dovrà essere considerato pari al cento per cento; procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto.
In materia di danno differenziale da invalidità permanente, il risarcimento per equivalente è pari alla differenza fra la somma tabellarmente corrispondente alla percentuale complessiva di danno biologico e quella tabellarmente corrispondente alla percentuale di danno biologico riconducibile alla lesione che il paziente si era autonomamente procurato.