Validità della procura: tutti i chiarimenti delle Sezioni Unite
Cass. Civ., SS.UU., sentenza 19 gennaio 2024, n. 2077 (rel. E. Vincenti)
In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83,
comma terzo, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla
redazione dell'atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta,
materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia
antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla
notificazione del ricorso stesso.
In caso di ricorso nativo digitale, notificato
e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al
messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante
inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia,
digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa
della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, terzo
comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la
procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad
escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione.