Resp. medica – Giurisdizione ordinaria per la domanda di manleva dell’azienda nei confronti dei medici – Giurisdizione contabile per l’azione di responsabilità contabile

Tribunale di Cosenza, sentenza 24 aprile 2024, n. 941 (g. C. Misasi)

Anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 9 comma V, legge 24/2017, che, per il caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti di struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, disciplina l’azione di responsabilità amministrativa dell’esercente la professione sanitaria e ne riserva l’esercizio al Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, in assenza di espressa enunciazione della esclusività della giurisdizione contabile resta applicabile il principio elaborato dalle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui “l'azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari dipendenti di un'azienda sanitaria non è sostitutiva delle ordinarie azioni civilistiche di responsabilità nei rapporti tra amministrazione e soggetti danneggiati, sicché, quando sia proposta da una azienda sanitaria domanda di manleva nei confronti dei propri medici, non sorge una questione di riparto tra giudice ordinario e contabile, attesa l'autonomia e non coincidenza delle due giurisdizioni" (cfr. Cass.S.U. n. 21922/2020).

Randagismo – Responsabilità della ASL – Delega ad altro ente inopponibile ai terzi

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 31 maggio 2024, n. 15244 (rel. G. Criscenti)

La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi” (Cass. 3737/ 2023, che, con riferimento alla regione Campania, ha ritenuto l’obbligo gravante sulla ASL, in base alla legge del 2001; Cass. 32884/ 2021).
L’obbligo grava per legge regionale sulla ASL, e non si può dire che venga assolto semplicemente delegando, in base ad una convenzione, i propri compiti ad altri: la convenzione vale tra le parti che la stipulano, e non verso i terzi, nei confronti dei quali la legge istituisce come obbligata la ASL. E dunque la ASL resta il soggetto obbligato, salvi suoi diritti contrattuali verso il soggetto che si era impegnato nei suoi confronti.

RCA – Improponibilità della domanda – Mancata collaborazione del danneggiato – Negata ispezione del veicolo

Tribunale di Palermo, sez. V civ., sentenza 21 maggio 2024 (Dott. Illuminati)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, a norma del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 145, l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni private” (cfr. sent. 1 dicembre 2017 – 25 gennaio 2018, n. 1829).
Nel caso di specie, il danneggiato, in violazione dei più comuni doveri di correttezza e buona fede, si è sottratto all’ispezione del mezzo, conseguentemente osteggiando la ricostruzione della dinamica del sinistro, la stima dell’entità del danno e la corretta nonché adeguata valutazione del veicolo al fine di consentire alla Compagnia di formulare congrua offerta risarcitoria.

Sezioni Unite – Mutuo – Mancata indicazione della modalità di ammortamento “alla francese” e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi

Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 29 maggio 2024, n. 15130 (rel. A. P. Lamorgese)

In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.

Notifica in proprio dell’avvocato tramite invio postale con mezzi telematici: nuove modifiche alla legge n. 53 del 1994

Legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione del decreto legge 2 marzo 2024 n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Aggiunto il comme 2-bis all'art. 3 della legge n. 53 del 1994: "2-bis. È consentita la notificazione tramite un invio postale generato con mezzi telematici. A tal fine, nella relazione di notificazione il notificante dà atto delle modalità di invio e indica il nome, il cognome, la residenza o dimora o domicilio del destinatario, nonché il domicilio del notificante, il numero del registro cronologico di cui all'articolo 8 e gli elementi previsti dal comma 2 del presente articolo. L'atto è sottoscritto digitalmente dal notificante nel rispetto della normativa processuale, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'ufficiale postale appone la propria firma digitale o un sigillo elettronico qualificato sul documento informatico, stampa la copia da notificare e l'avviso di ricevimento e confeziona il piego raccomandato, riportando su ciascuna pagina della copia da notificare il numero identificativo dell'invio postale e attestando la conformità della copia al documento informatico trasmesso. Nell'avviso di ricevimento sono contenute le indicazioni di cui al comma 2."

Sezioni Unite sulla condanna al pagamento degli interessi legali: art. 1284, c.1, in mancanza di accertamento

Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 7 maggio 2024, n. 12449 (rel. E. Scoditti)

Ove il giudice disponga il pagamento degli interessi legali senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ., se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Ricorso nativo digitale privo di firma digitale – Nullità della notifica – Sottoscrizione della attestazione di conformità – Raggiungimento dello scopo

Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 12 marzo 2024, n. 6477 (rel. E. Vincenti)

Le Sezioni Unite Civili – pronunciando su una questione di massima di particolare importanza – hanno affermato (in continuità con le statuizioni di Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462-03) che, alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale (a cui si raccorda quello di strumentalità delle forme processuali), il ricorso per cassazione, predisposto in originale in forma di documento informatico e notificato in via telematica, dev’essere ritualmente sottoscritto con firma digitale a pena di nullità dell’atto stesso, a meno che, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, non sia comunque possibile desumere aliunde, da elementi qualificanti, la sua certa paternità (nella specie, sono stati considerati elementi univoci, idonei ad ascrivere la paternità certa dell’atto processuale, la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c., censita nel REGINDE, dell’Avvocatura generale dello Stato e il deposito di una sua copia in modalità analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall’avvocato dello Stato).

Appello: possibile rinuncia alla domanda fino alla precisazione delle conclusioni – Irrilevanza delle sopravvenienze sulla sopravvenuta carenza di giurisdizione

Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 7 febbraio 2024, n. 3453

Le Sezioni Unite Civili – pronunciandosi su rinvio ex art. 374, comma 3, c.p.c. – hanno statuito che:
- la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi oppure alle eccezioni può intervenire anche con la comparsa conclusionale o la memoria di replica, perché la restrizione del thema decidendum, che resta nella disponibilità del soggetto processuale, è ammessa anche dopo la precisazione delle conclusioni;
- il principio di irrilevanza delle sopravvenienze, stabilito dall’art. 5 c.p.c.., essendo diretto a favorire la perpetuatio iurisdictionis, non ad impedirla, trova applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice originariamente adito, non anche qualora il mutamento dello stato di diritto o di fatto comporti, invece, l’attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda (come, nella specie, per sopravvenuta – ammissibile – rinuncia ad una domanda determinante la giurisdizione del giudice straniero).

Sezioni Unite – Ammissibile impugnazione tardiva come impugnazione adesiva – Secondo atto di impugnazione sostitutivo

Cass. Civ. Sezioni Unite, sentenza 28 marzo 2024 n. 8486 (rel. A. Carrato)

L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale.
Il principio secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile pure quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale è applicabile anche con riferimento all'interesse insorto a seguito di un'impugnazione incidentale tardiva.
Il principio di consumazione dell'impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente, destinato a sostituirlo e relativo anche a capi della sentenza diversi da quelli oggetto del precedente atto di impugnazione.

Rivalsa dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato – Art. 144 CdA – Oneri probatori – Clausola di delimitazione del rischio

Cass. Civ., sez. III, sentenza 22 febbraio 2024, n. 4756 (rel. M. Rossetti)

L'assicuratore della r.c.a. che agisce in rivalsa nei confronti dell'assicurato, ai sensi dell'art. 144, comma 2, cod. ass., ha l'onere di provare che il contratto conteneva una clausola di delimitazione del rischio, tale da consentirgli nel caso concreto il rifiuto o la riduzione del pagamento dell'indennizzo.