13 Giugno 2024

Sezioni Unite – Mutuo – Mancata indicazione della modalità di ammortamento “alla francese” e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi

Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 29 maggio 2024, n. 15130 (rel. A. P. Lamorgese)
In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.

Le Sezioni Unite si sono pronunciate su una tematica piuttosto controversa in giurisprudenza, ovvero sulle conseguenze giuridiche derivanti dalla omessa indicazione, nel contratto di mutuo, della modalità di ammortamento “alla francese”, nonchè del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori.

In particolare, alla Corte di Cassazione è stato richiesto se le mancate previsioni negoziali di cui sopra possano comportare l’indeterminatezza o l’indeterminabilità dell’oggetto del contratto con conseguente nullità in forza degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.; oppure la violazione delle norme in materia di trasparenza ai sensi dell’art. 117, comma 4, TUB, che impone, a pena di nullità, che i contratti indichino il tasso d’interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

La Suprema Corte – premettendo tuttavia che non sono state chiamate a pronunciarsi nè con riferimento ai mutui a “tasso variabile”, nè in tema di conseguenze giuridiche nell’ipotesi in cui non è allegato il piano di ammortamento al contratto di mutuo – aderisce, per entrambi i quesiti di diritto posti dal Tribunale di Salerno, all’orientamento giurisprudenziale favorevole per gli Istituti di Credito.

La Corte di Cassazione, innanzitutto, rileva che l’indagine sulla determinatezza dell’oggetto del contratto deve essere volta a verificare se “l’operazione negoziale” abbia confini ben definiti con riguardo all’an e al quantum degli interessi, che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza; e non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti.

Ebbene, sostiene la Suprema Corte, non vi è alcuna indeterminatezza qualora, come nel caso di specie, il contratto di mutuo contenga la chiara ed inequivoca indicazione dell’importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e del tasso di interesse. Inoltre, nel piano di ammortamento allegato al contratto, sono indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale ed interessi.

Deve dunque escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo, a tasso fisso, della modalità di ammortamento cosiddetta “alla francese” e/o del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell’oggetto del contratto causandone la nullità parziale.

La Suprema Corte esclude altresì che la mancata indicazione nel contratto di mutuo a tasso fisso della modalità di ammortamento alla francese e del regime di capitalizzazione composto degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza bancaria.

Di fatti, sostiene la Corte, se il contratto “trasparente” è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (cfr. Cass. n. 28824/2023); tale è quello di cui si discute, avendo la Banca assolto agli obblighi informativi a suo carico tramite l’allegazione del piano di ammortamento al contratto, mediante il quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell’offerta alle proprie esigenze e di valutare la convenienza confrontando tale proposta contrattuale con altre offerte presenti sul mercato.

La possibilità di raffronto tra prodotti differenti è, in definitiva, lo scopo della trasparenza; non essendo richiesto agli Istituti di Credito di sostituirsi al mutuatario nella valutazione della adeguatezza e convenienza dell’operazione.