20 Giugno 2024

Resp. medica – Giurisdizione ordinaria per la domanda di manleva dell’azienda nei confronti dei medici – Giurisdizione contabile per l’azione di responsabilità contabile

Tribunale di Cosenza, sentenza 24 aprile 2024, n. 941 (g. C. Misasi)
Anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 9 comma V, legge 24/2017, che, per il caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti di struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, disciplina l’azione di responsabilità amministrativa dell’esercente la professione sanitaria e ne riserva l’esercizio al Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, in assenza di espressa enunciazione della esclusività della giurisdizione contabile resta applicabile il principio elaborato dalle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui “l'azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari dipendenti di un'azienda sanitaria non è sostitutiva delle ordinarie azioni civilistiche di responsabilità nei rapporti tra amministrazione e soggetti danneggiati, sicché, quando sia proposta da una azienda sanitaria domanda di manleva nei confronti dei propri medici, non sorge una questione di riparto tra giudice ordinario e contabile, attesa l'autonomia e non coincidenza delle due giurisdizioni" (cfr. Cass.S.U. n. 21922/2020).