07 Maggio 2024

Ricorso nativo digitale privo di firma digitale – Nullità della notifica – Sottoscrizione della attestazione di conformità – Raggiungimento dello scopo

Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 12 marzo 2024, n. 6477 (rel. E. Vincenti)
Le Sezioni Unite Civili – pronunciando su una questione di massima di particolare importanza – hanno affermato (in continuità con le statuizioni di Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462-03) che, alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale (a cui si raccorda quello di strumentalità delle forme processuali), il ricorso per cassazione, predisposto in originale in forma di documento informatico e notificato in via telematica, dev’essere ritualmente sottoscritto con firma digitale a pena di nullità dell’atto stesso, a meno che, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, non sia comunque possibile desumere aliunde, da elementi qualificanti, la sua certa paternità (nella specie, sono stati considerati elementi univoci, idonei ad ascrivere la paternità certa dell’atto processuale, la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c., censita nel REGINDE, dell’Avvocatura generale dello Stato e il deposito di una sua copia in modalità analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall’avvocato dello Stato).

Quanto alla necessità della sottoscrizione del ricorso nativo digitale depositato in modalità analogica da un determinato avvocato, una siffatta esigenza è, nella specie, da ritenersi soddisfatta dall’attestazione di conformità sottoscritta dall’avvocato dello Stato, di cui non è affatto contestata tale qualità.
L’asseverazione datata 29 gennaio 2020, nonostante attesti, in contrasto con la realtà fenomenica, che l’originale informatico dell’atto sia “sottoscritto con firma digitale dall’Avvocato dello stato Avv. (…)”, risulta comunque chiaramente riferita al ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la U. s.r.l. e agli allegati messaggi di p.e.c. relativi alla notificazione del ricorso medesimo in data 27 gennaio 2020. E la inequivoca riferibilità dell’attestazione anzidetta al ricorso per cui è causa è circostanza che, invero, non è messa in discussione neppure dalla parte controricorrente, le cui difese insistono sul profilo giuridico dell’inesistenza di ricorso nativo digitale privo di sottoscrizione e sulla inidoneità dell’attestazione ex lege n. 53/1994 a supplire a tale carenza.

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