16 Maggio 2024

Notifica in proprio dell’avvocato tramite invio postale con mezzi telematici: nuove modifiche alla legge n. 53 del 1994

Legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione del decreto legge 2 marzo 2024 n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
Aggiunto il comme 2-bis all'art. 3 della legge n. 53 del 1994: "2-bis. È consentita la notificazione tramite un invio postale generato con mezzi telematici. A tal fine, nella relazione di notificazione il notificante dà atto delle modalità di invio e indica il nome, il cognome, la residenza o dimora o domicilio del destinatario, nonché il domicilio del notificante, il numero del registro cronologico di cui all'articolo 8 e gli elementi previsti dal comma 2 del presente articolo. L'atto è sottoscritto digitalmente dal notificante nel rispetto della normativa processuale, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'ufficiale postale appone la propria firma digitale o un sigillo elettronico qualificato sul documento informatico, stampa la copia da notificare e l'avviso di ricevimento e confeziona il piego raccomandato, riportando su ciascuna pagina della copia da notificare il numero identificativo dell'invio postale e attestando la conformità della copia al documento informatico trasmesso. Nell'avviso di ricevimento sono contenute le indicazioni di cui al comma 2."
Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024
LEGGE 29 aprile 2024, n. 56 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
In sede di conversione, dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente: 
    «Art.  25-bis  (Disposizioni  per  favorire  l'impiego  di  mezzi
telematici per le notificazioni  di  atti  civili,  amministrativi  e
stragiudiziali da parte degli avvocati). - 1. Al fine di semplificare
il procedimento di notificazione e favorire il  raggiungimento  degli
obiettivi  di  efficienza   del   sistema   giudiziario,   funzionali
all'attuazione del PNRR, all'articolo 3 della legge 21 gennaio  1994,
n. 53, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    "2-bis. E' consentita la notificazione tramite un  invio  postale
generato con  mezzi  telematici.  A  tal  fine,  nella  relazione  di
notificazione il notificante da' atto  delle  modalita'  di  invio  e
indica il nome, il cognome, la residenza o  dimora  o  domicilio  del
destinatario, nonche' il domicilio del  notificante,  il  numero  del
registro cronologico di cui all'articolo 8 e  gli  elementi  previsti
dal  comma  2  del  presente   articolo.   L'atto   e'   sottoscritto
digitalmente   dal   notificante   nel   rispetto   della   normativa
processuale, anche regolamentare, concernente la  sottoscrizione,  la
trasmissione e la ricezione dei  documenti  informatici.  L'ufficiale
postale appone la propria firma digitale  o  un  sigillo  elettronico
qualificato sul documento informatico, stampa la copia da  notificare
e  l'avviso  di  ricevimento  e  confeziona  il  piego  raccomandato,
riportando su ciascuna pagina della copia  da  notificare  il  numero
identificativo dell'invio postale e attestando la  conformita'  della
copia al documento informatico trasmesso. Nell'avviso di  ricevimento
sono contenute le indicazioni di cui al comma 2"».