09 Maggio 2024

Sezioni Unite sulla condanna al pagamento degli interessi legali: art. 1284, c.1, in mancanza di accertamento

Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 7 maggio 2024, n. 12449 (rel. E. Scoditti)
Ove il giudice disponga il pagamento degli interessi legali senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ., se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

L’esigenza di cognizione dei presupposti applicativi della misura degli interessi previsti dal quarto comma dell’art. 1284 c.c. comporta che il titolo esecutivo giudiziale contenga l’accertamento di spettanza degli interessi legali nella misura indicata.

Dal punto di vista del giudice dell’esecuzione, la mera previsione, nel dispositivo e/o nella motivazione del titolo esecutivo, degli “interessi legali” è inidonea ad integrare detto accertamento, in ragione della autonomia relativa della fattispecie produttiva degli interessi maggiorati rispetto alla ordinaria produzione degli interessi legali. Si tratta di una fattispecie (relativamente) autonoma, rispetto alla quale l’accertamento, suscettibile di diventare cosa giudicata, deve essere specificamente svolto.

Se il titolo esecutivo è silente, il creditore non può conseguire, in sede di esecuzione forzata, il pagamento degli interessi maggiorati, stante il divieto per il giudice dell’esecuzione di integrare il titolo, ma deve affidarsi al rimedio impugnatorio. Pertanto, il titolo esecutivo giudiziale, nel dispositivo e/o nella motivazione, alla luce del principio di necessaria integrazione di dispositivo e motivazione ai fini dell’interpretazione della portata del titolo, deve contenere la previsione della spettanza degli interessi maggiorati.

Allegati