RCA – Improponibilità della domanda – Mancata collaborazione del danneggiato – Negata ispezione del veicolo
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, a norma del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 145, l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni private” (cfr. sent. 1 dicembre 2017 – 25 gennaio 2018, n. 1829).
Nel caso di specie, il danneggiato, in violazione dei più comuni doveri di correttezza e buona fede, si è sottratto all’ispezione del mezzo, conseguentemente osteggiando la ricostruzione della dinamica del sinistro, la stima dell’entità del danno e la corretta nonché adeguata valutazione del veicolo al fine di consentire alla Compagnia di formulare congrua offerta risarcitoria.
Sull’improponibilità della domanda per il comportamento scorretto del danneggiato.
La procedura di risarcimento in caso di sinistro stradale è disciplinata compiutamente dal Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209). Questo complesso normativo prevede una serie di passaggi volti a garantire la gestione efficace delle richieste di risarcimento ed a promuovere la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale. La corretta applicazione di queste norme è fondamentale per assicurare che i diritti del danneggiato siano tutelati, ma anche che l’assicuratore possa operare in un quadro di chiarezza e trasparenza.
Richiesta di Risarcimento
L’art. 148 del Codice delle Assicurazioni prevede che il danneggiato debba presentare una richiesta di risarcimento completa di tutti gli elementi necessari per la valutazione del sinistro da parte dell’assicuratore. Questa richiesta deve includere informazioni dettagliate sull’incidente, sui danni subiti e sulle eventuali lesioni riportate. La precisione e la completezza di questi dati sono essenziali per permettere all’assicuratore di avviare l’istruttoria e formulare una proposta di risarcimento.
Obblighi dell’Assicuratore
L’assicuratore, ricevuta la richiesta di risarcimento, è tenuto a formulare una proposta entro un termine che varia da sessanta a novanta giorni, a seconda della natura dei danni (materiali o fisici). Questo termine è previsto per garantire una rapida definizione della controversia e per evitare lungaggini processuali che potrebbero aggravare il danno subito dal richiedente.
Obblighi del Danneggiato
Parallelamente, il danneggiato ha l’obbligo di collaborare con l’assicuratore nella fase stragiudiziale. Questa collaborazione è fondamentale per consentire all’assicuratore di effettuare le necessarie verifiche e perizie sui danni denunciati. In particolare, il danneggiato deve mettere a disposizione il veicolo danneggiato per le ispezioni peritali richieste dall’assicuratore. Il mancato rispetto di questo obbligo può comportare la dichiarazione di improponibilità della domanda risarcitoria, come ribadito nella sentenza del Tribunale di Palermo e confermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, da ultimo con la pronuncia Sez. VI – 3 Ord. 15445 del 2021, ha sottolineato che se le omissioni nella richiesta ovvero comportamento del danneggiato pregiudicano la possibilità dell’Assicuratore di comprendere i termini del contendere, la domanda risarcitoria può ed anzi deve essere dichiarata improponibile. In particolare, per costante giurisprudenza, a norma dell’art. art. 145 Cod. Ass., l’azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbia impedito all’assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell’art. 148 del Codice delle assicurazioni private.
La proponibilità della domanda risarcitoria deve dirsi, quindi, legata a:
– presupposto formale rappresentato dalla trasmissione di una richiesta contenente elementi sufficienti a permettere all’assicuratore di “accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta.”
– requisito sostanziale: poiché “la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.)
La Sentenza del Tribunale di Palermo
Un caso emblematico è rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Palermo, emessa in data 22.05.2024, che ha confermato l’improponibilità della domanda di risarcimento presentata da Tizio. In questo caso, Tizio, agendo come cessionario del credito di Sempronio, non aveva permesso l’ispezione del veicolo da parte del perito della compagnia assicurativa. Tale comportamento ha impedito all’assicuratore di formulare una proposta di risarcimento, violando i principi di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1175 e 1375 del Codice Civile.
Conclusione
La procedura di risarcimento in caso di sinistro stradale richiede un’attenta osservanza degli obblighi imposti sia al danneggiato che all’assicuratore. La collaborazione tra le parti è essenziale per garantire una risoluzione rapida ed equa delle controversie. Le decisioni dei tribunali, come quella del Tribunale di Palermo, e le pronunce della Corte di Cassazione, confermano l’importanza di questi principi, assicurando che le norme del Codice delle Assicurazioni siano applicate in modo uniforme ed equo.