18 Luglio 2024

Notificazione sentenza presso sede P.A. e non Avvocatura: non decorre termine breve per impugnare

Cassazione Civile, sezione III, ordinanza 3 luglio 2024, n. 18270 (rel. M. Rossetti)
La notificazione della sentenza eseguita direttamente presso l'amministrazione statale parte in causa, invece che presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato del luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza stessa, non è idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. per proporre impugnazione.

La Suprema Corte precisa che, ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c., la sentenza deve essere notificata presso l’Avvocatura dello Stato anziché presso la sede dell’Amministrazione in ragione di alcune istituzionali regole del processo, ovvero:
-) il convenuto contro il quale sia proposta una domanda da parte di un interventore autonomo non ha alcun onere di “costituirsi” ex novo;
-) una rinuncia alla domanda od all’eccezione può essere anche tacita, ma deve comunque essere inequivoca, ed il mero silenzio in àmbito processuale non costituisce di per sé “rinuncia alla domanda”;
-) per la stessa ragione deve escludersi che il mero silenzio non circostanziato d’una delle parti rispetto alla domanda contro di essa proposta possa valere come rinuncia preventiva ad impugnare;
-) il giudicato esterno è rilevabile anche d’ufficio.