Responsabilità per danni cagionati da animali – Art. 2052 c.c. – Esclusa legittimazione passiva del proprietario – Responsabilità del custode
Poiché ai sensi dell'art. 2052 c.c. la responsabilità grava sul proprietario dell'animale "o su chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso", quando vi sia dissociazione fra proprietà e custodia la responsabilità grava sul custode e non sul proprietario, intendendosi per "custode e responsabile" non chi detenga l'animale per conto e nell'interesse del proprietario, ma chi lo gestisca autonomamente e in modo indipendente, in vista del perseguimento di un interesse proprio ed autonomo rispetto a quello del proprietario (cfr. Cassazione civile, sez. III, 11/12/2012, n. 22632). Ne deriva il difetto di legittimazione passiva del proprietario di un cane nel giudizio di risarcimento per i danni cagionati dallo stesso, nel caso in cui la custodia appartenga alla ex moglie cui era stato affidato l'animale domestico a seguito della separazione.
La giurisprudenza in materia ha chiarito che: “In tema di danni provocati da animali (ex art. 2052 c.c.) se vi è dissociazione fra proprietario e custode, la responsabilità grava sul secondo e non sul primo, fermo restando che per custode si intende non chi detenga l’animale per conto e nell’interesse del proprietario (quale il dipendente, lo stalliere, etc.), bensì chi lo gestisce autonomamente e in modo indipendente. In ogni caso non è da escludere che la responsabilità del proprietario dell’animale o del temporaneo utilizzatore possa concorrere a diverso titolo ex art. 2043 c.c. e previo accertamento dei relativi presupposti.” (Tribunale Pavia, sez. III, 12/05/2022, n. 662)
Ed ancora: “La responsabilità del proprietario dell’animale prevista dall’art. 2052 cod. civ., essendo alternativa rispetto a quella del soggetto che ha in uso o in custodia l’animale, è esclusa in tutti i casi in cui il danno sia cagionato mentre l’animale, in virtù di un rapporto anche di mero fatto, sia utilizzato da altri o sia da questi tenuto in custodia, con il consenso del proprietario. La responsabilità del custode, inoltre (come quella del proprietario) è di natura oggettiva, conseguente al mero rapporto di fatto con l’animale e non dipendente da una sua colpa o dolo. Nel caso di specie è pacifico ed incontestato che il cane, di proprietà dell’appellata, era in custodia dell’appellante. Di conseguenza è esclusa, nella causazione del danno, la responsabilità della proprietaria” (Corte appello Campobasso, 25/07/2017, n. 285)