30 Ottobre 1990

Assicurazione (contratto di) – Clausola di regolazione del premio – Commisurazione del premio definitivo ad elementi variabili – Comunicazione di tali elementi – Obbligazione accessoria – Sospensione della garanzia assicurativa.

Qualora in un contratto di assicurazione della responsabilità civile sia inserita una clausola di regolazione del premio in virtù della quale l’assicurato è tenuto, oltre al pagamento di un premio minimo fisso da versarsi in via provvisoria ed anticipata, ad un maggior premio definitivo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo alla stregua di elementi variabili da comunicarsi all’assicuratore, la suddetta comunicazione configura una obbligazione accessoria rispetto a quella di pagamento del premio. Ne consegue che l’assicurato il quale invochi la copertura assicurativa è tenuto a fornire la prova di aver adempiuto anche detta obbligazione accessoria restando soggetto, in difetto, alla sospensione della garanzia medesima ai sensi dell’art. 1901 c.c., senza che possa rilevare il mancato esercizio della eventuale mera facoltà che nel contratto sia stata attribuita allo assicuratore di concedere un ulteriore termine per quella comunicazione.

Cass. civ., sez. II, 30 ottobre 1990, n. 10527