30 Ottobre 1980

Assicurazione (contratto di) – Dichiarazioni del contraente in ordine al rischio – Mancata richiesta di alcune informazioni essenziali – Valutazione della condotta dell’assicuratore

In tema di assicurazione contro i danni, qualora l’impresa assicuratrice abbia chiesto ed ottenuto dall’assicurato, con apposito questionario, specifiche informazioni sulle circostanze afferenti il rischio dedotto in contratto, la mancata inclusione, fra i quesiti così formulati, di determinati profili di fatto evidenzia un atteggiamento d’indifferenza dell’assicuratore medesimo, nel senso di estraneità dei profili stessi all’ambito del proprio interesse di conoscenza, valutabile al fine dell’esclusione a carico dell’assicurato che li abbia taciuti di un comportamento reticente, secondo la previsione degli art. 1892 e 1893 c.c. (Nella specie, vertevasi in materia di assicurazione contro gli incendi di un opificio industriale, ed il silenzio dell’assicurato riguardava il mancato conseguimento del nulla osta dei vigili del fuoco, ai sensi degli art. 36 e 37 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547).

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Nella sentenza in epigrafe, la S.C. ha precisato che, se l’assicuratore non chiede al contraente, in maniera esplicita, determinate informazioni rilevanti ai fini della valutazione del rischio, la sua condotta viene interpretata come indifferenza avverso le stesse e nessun rimprovero può essere mosso all’assicurato che le taccia al momento della stipula del contratto._x000d_
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Cassazione civ., Sez. I, 21 ottobre 1980, n. 5638