30 Luglio 1990

Assicurazione (contratto di) – Dichiarazioni del contraente in ordine al rischio – Reticenze ed inesattezze – Oneri dell’assicuratore e del giudice

In tema di dichiarazioni inesatte dell’assicurato, agli effetti di cui all’art. 1892 c.c., spetta all’assicuratore l’onere di provare l’inesattezza delle dette dichiarazioni, nonché il dolo o la colpa grave del contraente che le ha rese, mentre è compito del giudice valutare, in via ipotetica quale incidenza le circostanze taciute avrebbero potuto avere sulla prestazione del consenso da parte dell’assicuratore.

Cassazione civ., Sez. III, 21 luglio 1990, n. 7456