20 Dicembre 2004

Assicurazione (contratto di) – Dichiarazioni inesatte o reticenti – Azione di annullamento – Presupposti – Onere della prova

L’azione di annullamento del contratto di assicurazione prevista dall’art. 1892 c.c. richiede il simultaneo concorso dei seguenti elementi: che la dichiarazione sia inesatta o reticente; che l’inesattezza o la reticenza siano state rilevanti ai fini della formazione del consenso dell’assicuratore; che l’assicurato abbia reso la dichiarazione con dolo o colpa grave. Pertanto, ai fini dell’annullamento del contratto, non è sufficiente qualsiasi inesattezza o reticenza dell’assicurato, ma occorre che le dichiarazioni non veritiere o la reticenza abbiano avuto un’effettiva influenza sul rischio assicurato così da incidere sul consenso dell’assicuratore. Il dolo dell’assicurato, il quale rappresenti un rischio diverso da quello reale mediante dichiarazioni inesatte o reticenti, non richiede veri e propri artifici; è sufficiente invece la coscienza e volontà di dire il falso o di tacere il vero nel rendere una dichiarazione che, essendo idonea ad alterare la coincidenza tra rischio rappresentato e rischio reale, impedisce all’assicuratore di identificare la vera entità del rischio garantito, inducendolo in errore su un presupposto essenziale del consenso. Il dolo e la colpa grave dell’assicurato implicano che esso non solo sia a conoscenza delle circostanze taciute o inesattamente espresse, ma che sia inoltre consapevole del loro valore determinante sul consenso dell’assicuratore. L’onere di provare gli elementi dell’azione di annullamento fa carico all’assicuratore il quale è pertanto tenuto a dimostrare anche la consapevolezza, da parte dell’assicurato, del valore determinante della dichiarazione inesatta o reticente sul proprio consenso e vi può adempiere con ogni mezzo, non escluse le presunzioni._x000d_
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Nella sentenza in epigrafe, la S.C. ribadisce che l’azione di annullamento del contratto di assicurazione può essere esperita solo quando ricorrano tre condizioni: 1) che l’assicurando abbia reso dichiarazioni inesatte o reticenti al momento della stipula del contratto; 2) che tale dichiarazioni siano state determinanti del consenso dell’assicuratore, di modo che questi, in mancanza, non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a condizioni diverse; 3) che le dichiarazioni de quibus siano state poste in essere con dolo o colpa grave. _x000d_
Le dichiarazioni inesatti o reticenti – che non incidono sull’oggetto del rischio assicurato ma sul quadro circostanziale entro cui l’assicuratore ha assunto a suo carico il rischio stesso – influenzano, dunque, il consenso dell’assicuratore, il quale, se intende promuovere un’azione di annullamento, é gravato dell’onere di provare tutti gli elementi su cui essa si fonda._x000d_
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Cassazione civ., sez. III, 17 dicembre 2004, n. 23504