03 Ottobre 2003

Assicurazione (contratto di) – Dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato – Azione di annullamento – Limiti di valutazione del giudice

In tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell’assicurato è causa di annullamento del contratto ex art. 1892, c.c., quando si verificano, simultaneamente, tre condizioni: che la dichiarazione sia inesatta o reticente; che l’assicurato abbia reso la dichiarazione con dolo o colpa grave; che la reticenza sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell’assicuratore. Il giudizio sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o sulle reticenze del contraente, implicando un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto se non sia sorretto da una motivazione logica, coerente e completa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza di merito che, in riferimento ad un contratto di assicurazione contro il rischio d’incendio di un immobile, aveva reputato rilevante al fine dell’annullamento del contratto la circostanza che, nonostante una clausola del medesimo prevedesse che tutte le strutture dovevano essere in materiale incombustibile, l’assicurato avesse taciuto l’esistenza di strutture di legno, ed aveva giudicato quindi ininfluente che le stesse erano state trattate con sostanze ignifughe)._x000d_
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Nella sentenza in epigrafe, la S.C. indica quali sono i presupposti per poter esperire l’azione di annullamento del contratto di assicurazione ed individua, altresì, i limiti di sindacato del giudice di merito e del giudice di legittimità in tema di dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato.

Cassazione civ., Sez. III, 4 marzo 2003, n. 3165