03 Ottobre 2003

Assicurazione (contratto di) – Dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato – Elemento soggettivo

L’elemento soggettivo per l’annullamento del contratto di assicurazione nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze da parte dell’assicurato (art. 1892 c.c.) non richiede che questi ponga in essere artifici o raggiri o altri mezzi fraudolenti. Pertanto, quanto al dolo, è sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente e, quanto alla colpa grave, che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza inerente al momento della coscienza dell’inesattezza o della dichiarazione della notizia, occorrendo che l’assicurato abbia consapevolezza dell’importanza dell’informazione; a quest’ultimo fine, e allo scopo di delimitare l’obbligo dell’assicurato, l’assicuratore è perciò tenuto ad indicare le circostanze che intende conoscere.

_x000d_
_x000d_
Nella sentenza in epigrafe, la S.C. precisa che, ai fini dell’annullabilità del contratto, si considera dolo la semplice conoscenza, in capo all’assicurato, delle circostanze taciute o inesattamente dichiarate e la consapevolezza della loro rilevanza ai fini della rappresentazione del rischio da parte dell’assicuratore. Non è necessario, pertanto, che si sia fatto ricorso a particolari artifici, raggiri o mezzi fraudolenti. _x000d_
Si ritiene, invece, che sussista colpa grave quando l’assicurato ignori l’esistenza di circostanze rilevanti ai fini della rappresentazione del rischio e tale ignoranza o inconsapevolezza scaturisca da una grave negligenza a lui imputabile. _x000d_
_x000d_

Cassazione civ., Sez. III, 4 marzo 2003, n. 3165