30 Aprile 1997

Assicurazione (contratto di) – Reticenze ed inesattezze del contraente in ordine al rischio – Conoscenza di esse, da parte dell’assicuratore, dopo il sinistro – Rimedi – Esclusione onere impugnazione

Se l’assicuratore è venuto a conoscenza delle dichiarazioni e delle reticenze dell’assicurato (art. 1892 c.c.) soltanto dopo il verificarsi del sinistro, può sia rifiutare il pagamento della somma assicurata in via di eccezione inadimplenti non est adimplendum, sia agire per l’accertamento di tale inadempimento dell’assicurato, senza bisogno di impugnare il contratto di assicurazione.

Cassazione civ., Sez. III, 24 marzo 1997, n. 2576