30 Aprile 2019

Calcolo del danno differenziale: la l. 145/2018 adotta il criterio di scomputo per sommatoria o integrale anzichè per poste, con conseguente diritto di regresso dell’Inail per le somme a qualsiasi titolo pagate.
Irretroattività della Legge di bilancio 2019

Cass. Cvi., sez. L., 19 aprile 2019, n. 11114 (rel. D. Calafiore)
La legge n. 145 del 2018 ha inciso sui criteri di calcolo del danno cd. differenziale, modificando le voci da prendere in esame per determinare il quantum che, secondo il disposto dell'art. 10, comma 6, "ascende a somma maggiore dell'indennità liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto"; correlativamente, è stato modificato il quantum di ciò che l'Istituto può pretendere in via di regresso nei confronti del responsabile civile; sostanzialmente, la finanziaria del 2019 ha imposto, ai fini del calcolo del danno differenziale, l'adozione di un criterio di scomputo "per sommatoria" o "integrale", anziché "per poste", con conseguente diritto di regresso dell'Istituto per "le somme a qualsiasi titolo pagate".

Nel sistema vigente prima della legge finanziaria del 2019, il danno differenziale (cd. quantitativo per distinguerlo da quello qualitativo o complementare, cfr. Cass. n. 9166 del 2017), concepibile unicamente per il surplus di risarcimento dei medesimi pregiudizi oggetto di tutela indennitaria Inail e in presenza dei presupposti di esclusione dell’esonero del datore di lavoro (“permane la responsabilità civile a carico di coloro che hanno riportato condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio è derivato…”, art. 10, comma 2, dpr 1124 del 1965), era calcolato, coerentemente alla struttura bipolare del danno-conseguenza, secondo un computo per poste omogenee, vale a dire che dalle singole componenti, patrimoniale e biologico, di danno civilistico spettante al lavoratore venivano detratte distintamente le indennità erogate dall’Inail per ciascuno dei suddetti pregiudizi.

Si è affermato, ad esempio, come dall’ammontare complessivo del danno biologico dovesse detrarsi non già il valore capitale dell’intera rendita costituita dall’INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell’art. 13 del D.Igs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa dell’assicurato, volta all’indennizzo del danno patrimoniale, (Cass. n. 20807 del 2016, n. 13222 del 2015).
Correlativamente, il diritto di regresso dell’Inail nei confronti del responsabile civile poteva esercitarsi, in presenza dei presupposti escludenti l’esonero, per le indennità erogate al lavoratore ma nei limiti delle somme versate dal datore in relazione al ristoro dei singoli pregiudizi.

La legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 1126, ha invece reso indifferente la natura (biologica o patrimoniale) delle voci del risarcimento del danno civilistico e dell’indennità Inail tra cui operare la detrazione ai fini del calcolo del danno differenziale; così ridefinendo il danno differenziale come il risultato ottenuto sottraendo dal risarcimento “complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo”, la “indennità che, a qualsiasi titolo ed indistintamente … è liquidata all’infortunato o ai suoi aventi diritto”; l’obbligo risarcitorio del datore di lavoro, ove non operi l’esonero, comprende ora unicamente la parte che eccede tutte le indennità liquidate dall’Inail all’infortunato, ai sensi dell’art. 66 del T.U. e dell’art. 13, D.Lgs. n. 38 del 2000.
La legge finanziaria del 2019, nel mutare i criteri di calcolo del danno differenziale rendendo indistinte le singole poste (di danno biologico e patrimoniale) oggetto specularmente di risarcimento civilistico e di tutela indennitaria Inail, ha direttamente inciso sul contenuto di danno differenziale, cioè sulle componenti dello stesso, con inevitabili ripercussioni sulla integralità del risarcimento del danno alla persona, principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Cass., S.U., n. 26972 del 2008).

Con la sentenza in commento la Suprema Corte precisa che le modifiche degli artt. 10 e 11 del d.p.r. n. 1124 del 1965, introdotte dall’art. 1, comma 1126, della L. n. 145 del 2018, non possono trovare applicazione in riferimento agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima dell’1.1.2019, data di entrata in vigore della citata legge di stabilità.

Claudia Moretti