18 Maggio 2006

Contratto di assicurazione – Azione di annullamento del contratto ad opera dell’assicuratore – Dichiarazioni inesatte e reticenti dell’assicurato – Termine per la manifestazione della volontà

L’onere imposto dall’art. 1892 c.c. all’assicurato di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l’azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni reticenti o inesatte dell’assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell’annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto, e ancor più quando il sinistro si verifichi prima che l’assicuratore sia venuto a conoscenza dell’inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell’indennizzo, che l’assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell’obbligo posto a carico dell’assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio.

Cass. Civ., sez. III, 16 dicembre 2005, n. 27728