26 Ottobre 2012

Contributo unificato – Chiarimenti del Ministero della Giustizia

Contributo unificato – Chiarimenti del Ministero della Giustizia

A seguito delle modifiche apportate dalla legge di stabilità al Testo Unico sulle spese di Giustizia, d.p.r. n. 115/2002, sono sorte difficoltà interpretative con riferimento alla previsione di aumento del contributo unificato, pari alla metà per i giudizi di impugnazione e al doppio per i processi in Cassazione, applicabile alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 183/2011, nonché con riferimento al contributo unificato da versare nel caso di intervento nelle procedure esecutive.

Il Ministero della Giustizia è intervenuto per gli opportuni chiarimenti con una nota del Dipartimento per gli affari di giustizia del 5 luglio 2012.

In particolare, il Ministero ha precisato che la “pendenza della controversia”, di cui all’art. 28, comma 3, legge n. 183/2011, non è determinata dal momento in cui si instaura l’impugnazione o il ricorso in Cassazione, ma si determina con riferimento alla pendenza del giudizio da cui scaturisce il provvedimento da impugnare, che dovrà, necessariamente, essere stato pubblicato o depositato dopo il 1° gennaio 2012.

Pertanto, solo il giudizio di impugnazione che abbia ad oggetto un provvedimento depositato o pubblicato dopo il 1° gennaio 2012 potrà scontare il pagamento del contributo unificato previsto dal comma 1 bis dell’articolo 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Quanto al versamento del contributo unificato nel caso di intervento nelle procedure esecutive, deve ritenersi che il creditore che interviene in una procedura esecutiva sia tenuto al pagamento del contributo unificato solo quando proponga istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati.

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Avv. Claudia Moretti