15 Dicembre 2003

Danni – Patrimoniali e non – Danno biologico – Fondamento costituzionale – Riconducibilità all’art. 2059 c.c.

“Riportata la responsabilità aquiliana nell’ambito della bipolarità prevista dal codice vigente tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, e ritenuto che il danno non patrimoniale debba essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti poiché il danno biologico, quale danno alla salute, rientra a pieno titolo per il disposto dell’art. 32 cost., tra i valori della persona umana considerati inviolabili dalla Costituzione, la sua tutela è apprestata dall’art. 2059 c.c. e non dall’art. 2043, che attiene esclusivamente alla tutela dei danni patrimoniali”.

Cassazione civile, sez. III, 12 dicembre 2003, n. 19057