20 Marzo 2004

Danni – Patrimoniali e non – Lesione del rapporto parentale – Danno non patrimoniale – Esclusa risarcibilità d’ufficio

“Il danno non patrimoniale conseguente alla perdita del rapporto parentale, risarcibile in base al combinato disposto degli art. 2059 c.c., 2 e 29 cost. deve essere espressamente richiesto e non può essere liquidato d’ufficio dal giudice”.

Tribunale Venezia, 15 marzo 2004