09 Gennaio 2004

Danni – Patrimoniali e non – Lesione del rapporto parentale – Danno non patrimoniale – Onere probatorio a carico del congiunto – Esclusione onere per congiunti conviventi o prossimi

“Il danno da lesione del rapporto parentale per decesso di un prossimo congiunto si distingue sia dal danno biologico che dal danno morale. esso deve essere provato specificatamente, oppure si può presumere per i congiunti conviventi e più prossimi, sulla base dell’id quod plerumque accidit”.

Tribunale Mantova, 30 agosto 2004