20 Gennaio 2004

Danni – Patrimoniali e non – Lesione del rapporto parentale – Quadripartizione del danno – Rilevanza esclusiva ai fini della liquidazione

“Deve escludersi che la vittima di lesioni, ovvero i prossimi congiunti della vittima di lesioni, possano conseguire il risarcimento di quattro distinte voci di danno: patrimoniali, biologico, morale e non patrimoniale, posto che tale quadripartizione – distinguendo tra un danno morale soggettivo inteso quale transeunte patema d’animo ed altri danni non patrimoniali derivanti dalla lesione di interessi costituzionalmente protetti e consistenti nello sconvolgimento delle abitudini di vita – non ha utilità ai fini dell’individuazione dei pregiudizi concretamente risarcibili, ma assume rilievo unicamente al momento della liquidazione, nel senso che di un’eventuale sconvolgimento delle abitudini di vita della vittima si dovrà tener conto, ma solo per graduare la liquidazione standard dell’unico danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 e non per affiancare a quest’ultimo una ulteriore posta risarcitoria (nella specie il Tribunale ha escluso che gli attori, genitori di un bambino nato con una grave malformazione cardiaca e sottoposto a due interventi chirurgici dai quali è derivata una invalidità del 100% ascrivibile a colpa dei sanitari, possano esigere il risarcimento di danni diversi ed ulteriori rispetto a quelli patrimoniali, biologici e morali, fermo restando che nella liquidazione di questi ultimi è necessario tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, se debitamente allegate)”.

Tribunale di Roma, sez. XII, 16 gennaio 2004