11 Settembre 2011

Danni da insidia – esclusione della responsabilità della pubblica amministrazione – nesso di causalità – condotta colposa della vittima – caso fortuito

“In tema di danno causato da cose in custodia, costituisce circostanza idonea ad interrompere il nesso causale e, di conseguenza, ad escludere la responsabilità del custode di cui all’art. 2051 c.p.c., il fatto della vittima la quale, non prestando attenzione al proprio incedere, in un luogo normalmente illuminato, inciampi contro un ostacolo oggettivamente percepibile con successiva sua caduta, riconducendosi in tal caso la determinazione dell’evento dannoso ad una sua esclusiva condotta colposa configurante un idoneo caso fortuito escludente la suddetta responsabilità del custode”

Nel caso di specie, il Tribunale livornese si è pronunciato sulla richiesta di risarcimento per le lesioni patite da Tizia in conseguenza di una caduta causata da un dislivello della pavimentazione del marciapiede di una strada pubblica._x000d_
La sentenza svolge una pregevole esposizione dei vari orientamenti che si sono succeduti nell’ambito giurisprudenziale circa la responsabilità della P.A., per giungere ad una conclusione che resta immodificata, tanto che si inquadri la responsabilità della P.A. ex art. 2043 c.c. ovvero ex art. 2051 c.c., atteso che il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell’uso del bene demaniale esclude la responsabilità della P.A., se è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando altrimenti il concorso di colpa, cui consegue la diminuzione della responsabilità ex art. 1227, comma I, c.c._x000d_
Evidenzia il Decidente, entrando nel merito della questione, che la superficie calpestabile era costituita da elementi discontinui (blocchi in cemento) posizionati l’uno vicino all’altro senza uso di collante, cosicché, notoriamente, col peso impresso dai passanti e con l’azione degli elementi atmosferici, tendono nel tempo a disallinearsi; dunque, occorre controllare con maggiore cura il proprio incedere sugli stessi._x000d_
In conclusione, l’estensione e la profondità del dislivello, non contestate dalla P.A., avrebbero potuto essere tempestivamente colte da una persona di ordinaria diligenza, tenuto conto pure della ridotta velocità di movimento di un pedone e delle normali condizioni di illuminazione naturale._x000d_
La responsabilità dell’accaduto è stata interamente imputata alla danneggiata, la quale non prestando attenzione al proprio incedere, in luogo normalmente illuminato, è inciampata contro un ostacolo oggettivamente percepibile, riducendosi la determinazione dell’evento dannoso ad una sua esclusiva condotta colposa, configurante un idoneo caso fortuito escludente la responsabilità del custode.

Tribunale di Livorno, sez. Cecina, sentenza del 09.11.2011, n. 170