20 Giugno 2001

Emotrasfusione o assunzione di emoderivati – Contagio da infezione HBV, HIV e HCV – Obblighi di vigilanza, prevenzione e controllo – Responsabilità del Ministero della Sanità – Ammissione

“Il Ministero della Sanità è responsabile dei danni subiti dai soggetti colpiti da virus da epatite B, C o HIV a seguito di trasfusioni di sangue o assunzione di prodotti emoderivati, essendo l’effetto della violazione dell’obbligo di controllare e vigilare sulla sicurezza del sangue e dei suoi derivati distribuiti dal S.S.N. _x000d_
La responsabilità del Ministero sussiste sia con riferimento ai virus contratti in epoca in cui si erano raggiunte conoscenze scientifiche sulla certezza diagnostica delle infezioni e si erano messi a punto i meccanismi atti ad impedire il contagio, sia per infezioni che astrattamente potrebbero essere state contratte in epoca precedente, in quanto i test diagnostici non sono in grado di accertare l’epoca del contagio._x000d_
Peraltro, anche qualora i comportamenti a rischio siano iniziati in un’epoca antecedente il perfezionamento degli strumenti di prevenzione o sia comunque possibile collocare temporalmente il contagio in detta epoca, non può essere esclusa la responsabilità del Ministero qualora i trattamenti siano proseguiti anche successivamente sicchè la condotta omissiva di quest’ultimo ha in ogni caso contribuito alla diffusione della malattia”. _x000d_

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La sentenza in epigrafe estende la responsabilità del Ministero della Sanità anche ai casi di contagio avvenuti in epoca antecedente a quella in cui lo stato delle conoscenze scientifiche avrebbe consentito interventi volti a prevenirlo, sul presupposto che, ai fini di una condanna generica, sia sufficiente l’accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, anche considerato che il requisito della prevedibilità del danno non opera in ambito aquiliano. _x000d_
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Tribunale di Roma, 16 giugno 2001